La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il trattamento dei rimborsi dell’IVA è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2) relativo all’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.
(2)Affinché i dati sull’RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.
(3)Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») (3).
(4)È pertanto opportuno abrogare la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione (4) e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (5).
(5)Le nozioni di soggetto imponibile, soggetto non imponibile e attività esenti di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6) dovrebbero essere utilizzate anche ai fini del presente atto.
(6)Il SEC 2010 non descrive in maniera esplicita il trattamento dei rimborsi dell’IVA da riservare a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (UE) 2019/516, i rimborsi dell’IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono considerati nel SEC 2010 come altri trasferimenti correnti (D.7) o trasferimenti in conto capitale (D.9), e non come IVA deducibile.
2.Ai fini del paragrafo 1, il termine «soggetto imponibile» ha il significato enunciato negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/112/CE e per «attività esenti» si intende l’insieme delle attività elencate negli articoli da 132 a 137 di tale direttiva.
Articolo 2
La decisione 1999/622/CE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 sono abrogati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.398.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A398%3ATOC
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