Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione del 5 novembre 2021 che modifica alcuni allegati del Regolamento (UE) n. 142/2011.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere b), h), i) e j), l’articolo 21, paragrafo 6, primo comma, lettera d), l’articolo 27, primo comma, lettera c), l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato e l’esportazione di prodotti derivati.

(2)Il rapido sviluppo del settore della produzione di insetti ha generato una quantità significativa di escrementi di insetti che, in assenza di norme armonizzate a livello di Unione, sono smaltiti in modo diverso in ciascuno Stato membro. Per garantire la valorizzazione degli escrementi di insetti come fertilizzanti è necessario stabilire norme a livello di Unione.

(3)Ai fini del regolamento (UE) n. 142/2011, il «frass» dovrebbe essere definito come una miscela di escrementi di insetti con parti di insetti morti e substrato alimentare. Le larve di insetti, comunemente utilizzate per la produzione di proteine animali trasformate o per il consumo umano, vivono nel frass. È opportuno inserire una definizione di «frass» nell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 al fine di allineare le prescrizioni relative al trattamento e all’immissione sul mercato del frass a quelle applicabili allo stallatico trasformato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.

(4)La raccolta tempestiva di singole carcasse di animali d’allevamento non ruminanti non è sempre economicamente fattibile, in particolare per quanto riguarda le carcasse raccolte presso piccole aziende. L’allegato IX, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede pertanto metodi di contenimento per garantire lo stoccaggio sicuro, fino alla raccolta, di determinati animali d’allevamento non ruminanti morti. Il metodo di contenimento «idrolisi con successivo smaltimento» riguarda attualmente solo le carcasse di suini. È opportuno estendere tale metodo di contenimento per includere anche le carcasse di pollame e lagomorfi d’allevamento. L’allegato IX, capo V, sezione 2, lettera B, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 1069/2009 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

(6)Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso si è concluso il 31 dicembre 2020, è opportuno modificare l’allegato IX, capo V, sezione 2, lettera B, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 al fine di sostituire il riferimento al Regno Unito nell’elenco degli Stati membri autorizzati ad applicare il metodo di contenimento con un riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. È inoltre opportuno sopprimere i riferimenti al Regno Unito nell’allegato IX, capo V, sezione 2, lettera A, del regolamento (UE) n. 142/2011 e nell’allegato XIV, capo II, sezione 11, tabella 3, di tale regolamento.

(7)L’8 ottobre 2015 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi (3). Tra diverse specie di insetti, l’EFSA ha valutato i bachi da seta come possibile fonte per la produzione di proteine animali trasformate. La sericoltura vanta una lunga tradizione in alcune regioni dell’Unione. Poiché il baco da seta domestico consuma solo foglie di gelso (Morus alba e Morus nigra), non vi è alcun rischio di contaminazione con mangimi di origine animale, che non sono autorizzati per l’alimentazione degli insetti. È pertanto opportuno autorizzarne la trasformazione in proteine animali trasformate destinate alla fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento dopo la raccolta della seta. È opportuno aggiungere i bachi da seta (Bombyx mori) all’elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate destinate alla fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento. L’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)L’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni per l’immissione sul mercato dello stallatico. In seguito all’introduzione della definizione di «frass» nell’allegato I di tale regolamento, le prescrizioni per l’immissione sul mercato del frass trasformato dovrebbero garantire la sicurezza del commercio dello stesso. Le prescrizioni stabilite in tale allegato dovrebbero pertanto applicarsi anche al frass. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(9)Gli Stati membri che applicano attualmente misure nazionali per la trasformazione del frass dovrebbero allineare le loro misure nazionali al metodo di cui all’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, come modificato dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio di 12 mesi.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati I, IX, X, XI e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli operatori riconosciuti o registrati in uno Stato membro che applica misure nazionali per la trasformazione del frass possono continuare ad applicare tali misure nazionali per l’immissione sul mercato del frass nello Stato membro interessato fino all'8 novembre 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.393.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A393%3ATOC

 

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