La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 4,considerando quanto segue:(1)
Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 (2) che prevede detrazioni applicabili al contingente di sgombro assegnato alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, nonché al contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8, a seguito del superamento del contingente di sgombro nel 2009.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1244 della Commissione (3) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2020 e il 2023. La Spagna aveva chiesto di utilizzare le 3 341 tonnellate non pescate nel 2019 come detrazioni per il 2019 e di ridurre le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per il 2020 e il 2023. La detrazione da applicare al contingente di sgombro pertinente per il 2019 prevista nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1244 avrebbe dovuto essere aumentata delle 3 341 tonnellate non pescate. Poiché tale aggiunta è stata involontariamente omessa, i quantitativi da detrarre per il 2019 dovrebbero essere rettificati. Nel 2020 la Spagna non ha pescato 114 tonnellate del contingente di sgombro assegnatole per tale anno, esercitando quindi sullo stock una pressione di pesca inferiore al quantitativo massimo consentito in conformità alle possibilità di pesca relative all’anno in questione. La Spagna ha chiesto di utilizzare tali quantitativi non pescati ai fini delle detrazioni per il 2020 e di ridurre di conseguenza le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per il 2023. I quantitativi per le detrazioni relative al 2020 e al 2023 stabiliti nel suddetto regolamento dovrebbero essere adeguati.
(3)Le modifiche apportate alle detrazioni applicabili ai contingenti di sgombro per il 2023 continuerebbero a garantire che non siano superate le possibilità di pesca per tale specie in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca.
(4)È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.393.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A393%3ATOC
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