Direttiva (UE) 2021/1883 del Pe e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

leggi sanderson

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» fissa l’obiettivo di trasformare l’Unione in un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, che riduce gli oneri amministrativi per le imprese e concilia meglio l’offerta e la domanda di manodopera. Tale comunicazione individua la necessità di una politica globale in materia di migrazione della forza lavoro e di una migliore integrazione dei migranti. Le misure intese ad agevolare l’ammissione di lavoratori di paesi terzi altamente qualificati devono essere considerate in tale contesto più ampio.

(2)Le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 affermano che, per restare una destinazione attrattiva per talenti e competenze, l’Europa deve competere nella corsa mondiale ai talenti. È opportuno pertanto sviluppare strategie intese a sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla migrazione legale, compresa la razionalizzazione delle norme in vigore.

(3)La comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 intitolata «Agenda europea sulla migrazione» invoca un programma a livello dell’Unione per attirare cittadini di paesi terzi altamente qualificati e precisa che è necessario sottoporre a riesame la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (4), per permettere all’Unione di attirare in modo più efficace talenti e affrontare in tal modo sia le sfide demografiche dell’Unione che le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dell’economia dell’Unione. L’invocazione di una revisione di tale direttiva è stata ribadita nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020«Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo», che afferma che la riforma della Carta blu UE «deve apportare un reale valore aggiunto dell’UE nell’attirare persone qualificate attraverso uno strumento efficace e flessibile a livello di UE».

(4)Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 12 aprile 2016 (5), ha chiesto una revisione ambiziosa e mirata della direttiva 2009/50/CE, compreso il suo ambito di applicazione.

(5)È necessario rispondere alle sfide individuate nella comunicazione della Commissione del 22 maggio 2014 sull’attuazione della direttiva 2009/50/CE. L’Unione dovrebbe mirare a creare un regime più attraente ed efficace su scala dell’Unione per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. L’approccio dell’Unione di attirare tali lavoratori altamente qualificati dovrebbe essere maggiormente armonizzato e la Carta blu UE dovrebbe esserne lo strumento principale, con procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità agevole all’interno dell’Unione. Poiché ciò comporterebbe modifiche sostanziali alla direttiva 2009/50/CE, questa dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.

(6)È opportuno istituire un regime di ammissione a livello dell’Unione chiaro e trasparente per attirare e trattenere al suo interno i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi e promuoverne la mobilità. La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che lo scopo iniziale del soggiorno del cittadino di paese terzo sia un lavoro altamente qualificato o altro scopo che successivamente si tramuti nello scopo di un lavoro altamente qualificato. È necessario tener conto delle priorità degli Stati membri, delle esigenze dei loro mercati del lavoro e delle loro capacità di accoglienza. La presente direttiva dovrebbe fare salva la competenza degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno nazionali diversi dalla Carta blu UE ai fini di un lavoro altamente qualificato. La presente direttiva inoltre non dovrebbe pregiudicare la possibilità del titolare di una Carta blu UE di beneficiare dei diritti e privilegi supplementari ai sensi del diritto nazionale che sono compatibili con la presente direttiva.

(7)Ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri dovrebbero assicurare condizioni di parità tra la Carta blu UE e i permessi di soggiorno nazionali in termini di diritti procedurali e diritto alla parità di trattamento, nonché di procedure e accesso alle informazioni. In particolare, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il livello di garanzie procedurali e diritti riconosciuti ai titolari di una Carta blu UE e i loro familiari non sia inferiore a quello di cui godono i titolari di permessi di soggiorno nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i richiedenti una Carta blu UE non si trovino in una posizione meno favorevole rispetto ai richiedenti un permesso di soggiorno nazionale per quanto riguarda le procedure di riconoscimento dei datori di lavoro e che non siano tenuti a pagare tasse più elevate per il trattamento della loro domanda. Infine, gli Stati membri dovrebbero intraprendere le stesse attività informative, promozionali e pubblicitarie relativamente alla Carta blu UE che intraprendono relativamente ai titoli di soggiorno nazionali, ad esempio riguardo a informazioni sui siti web nazionali dedicati alla migrazione legale, campagne di informazione e programmi di formazione per le autorità competenti in materia di migrazione.

(8)Al fine di rafforzare e promuovere il regime della Carta blu UE e attirare lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, si incoraggiano gli Stati membri a rafforzare le attività pubblicitarie e le campagne di informazione riguardanti la Carta blu UE comprese, se del caso, attività e campagne rivolte ai paesi terzi.

(9)Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri non devono operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, come richiesto in particolare dalle direttive 2000/43/CE (6) e 2000/78/CE (7) del Consiglio. Affinché il principio di non discriminazione sia efficace, i titolari di una Carta blu UE dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso e di presentare denuncia, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale, qualora subiscano una discriminazione di qualsiasi tipo, anche sul mercato del lavoro.

(10)Alla luce della relazione Eurostat del 21 febbraio 2020 intitolata «Hard to fill ICT vacancies: an increasing challenge» (Posti vacanti TIC di difficile copertura: una sfida crescente) e delle relative conclusioni nelle quali si rileva la penuria generalizzata di lavoratori altamente specializzati nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sui mercati del lavoro degli Stati membri, è opportuno considerare le competenze professionali superiori equivalenti ai titoli d’istruzione superiore ai fini della presentazione di una domanda di Carta blu UE per due posizioni superiori: dirigenti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (classificazione internazionale tipo delle professioni ISCO-08, gruppo 133) e specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (classificazione ISCO-08, gruppo 25). Tenuto conto del fatto che il completamento di un ciclo di laurea di primo livello richiede almeno tre anni, il periodo pertinente di esperienza professionale richiesta dovrebbe essere di tre anni. Tale durata è inoltre giustificata dalla rapidità dell’evoluzione tecnologica nel settore delle TIC e dalle mutevoli esigenze dei datori di lavoro.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.382.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A382%3ATOC

 

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