Il Sottocomitato Doganale UE-GEORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 3 del protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I di tale accordo («protocollo I»), che stabilisce le norme di origine.
(2)L'articolo 3 del protocollo I prevede che il sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo I.
(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(4)L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con la decisione n. 1/2016 (3) il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha deciso di invitare la Georgia ad aderire alla convenzione.
(5)L'Unione e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Georgia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2017.
(6)Con decisione n. 1/2018 del sottocomitato doganale UE-Georgia (4) il protocollo I è stato sostituito da un nuovo protocollo che fa riferimento alla convenzione.
(7)In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Georgia hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.
(8)È opportuno pertanto che il protocollo I sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.
Fatto a Tbilisi, il 1o settembre 2021
Per il sottocomitato doganale
Il presidente
S. URIDIA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.381.01.0078.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A381%3ATOC
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