Decisione n. 1/2021 del Comitato Misto UE-ISLANDA del 16 luglio 2021 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

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Il Comitato Misto UE-ISLANDA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (1), in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 11 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 di tale accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.

(2)L'articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto istituito dall'articolo 30 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(4)L'Unione e la Repubblica d'Islanda hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011.

(5)L'Unione e la Repubblica d'Islanda hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 e il 12 marzo 2012. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica d'Islanda il 1o maggio 2012.

(6)In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.

(7)È opportuno pertanto che il protocollo n. 3 sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per il comitato misto

Il presidente

Marco DÜERKOP

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.381.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A381%3ATOC

 

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