Decisione (UE) 2021/1882 del Consiglio del 25 ottobre 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021.

leggi sanderson

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2021 una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2021.

(2)A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4)A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio (4) fissa l’importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2021, conformemente all’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.380.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A380%3ATOC

 

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