Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché i pareri dei consigli consultivi istituiti per le rispettive zone geografiche di competenza e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
(2)Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l’obiettivo della politica comune della pesca è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L’obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell’MSY per tutti gli stock e le possibili implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.
(4)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.
(5)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock («piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani pluriennali stessi.
(6)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del piano, le possibilità di pesca per gli stock di cui al suo articolo 1 dovevano essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, al più tardi entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l’MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2022 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con gli obiettivi del piano.
(7)Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico il 28 maggio 2021. Il CIEM ha evidenziato come la biomassa dell’aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM 20 - 24 fosse pari soltanto al 54 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock («Blim»), al di sotto del quale la capacità riproduttiva potrebbe essere ridotta. Il reclutamento continua inoltre ad attestarsi su livelli storicamente bassi. Per il quarto anno consecutivo il CIEM ha perciò pubblicato un parere di zero catture per l’aringa del Baltico occidentale. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno pertanto adottare tutte le misure correttive atte ad assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. Tale disposizione prevede inoltre che siano adottate ulteriori misure correttive. Se le possibilità di pesca per l’aringa del Baltico occidentale dovessero essere fissate al livello indicato nel parere CIEM, l’obbligo di sbarcare tutte le catture nell’ambito di attività di pesca multispecifica che generano catture accessorie di aringa del Baltico occidentale darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante («choke species»). Per raggiungere il giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità di consentire il proseguimento delle attività di pesca per altri stock, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e, dall’altro, la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente nell’ambito di un’attività di pesca multispecifica e nel rispetto dell’MSY, è opportuno stabilire un TAC specifico per le catture accessorie di aringa del Baltico occidentale. Tuttavia, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché i pescatori che svolgono attività di pesca costiera su piccola scala con alcuni attrezzi fissi, dovrebbero essere autorizzati a praticare la pesca mirata dell’aringa del Baltico occidentale. Il livello del TAC dovrebbe essere fissato in modo da non aumentare la mortalità e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.
(8)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM può basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati. Secondo le sue stime la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale continua a essere al di sotto del Blim ed è ulteriormente diminuita dal 2020. Per il terzo anno consecutivo il CIEM ha perciò pubblicato un parere di zero catture per il merluzzo bianco del Baltico orientale. Nell’Unione, dal 2019 sono state adottate misure di conservazione rigorose. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC di livello molto basso al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante in altre attività di pesca. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e di divieto della pesca ricreativa nella principale zona di distribuzione. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere invariato il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate.
(9)Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, le stime degli scienziati hanno indicato da diversi anni che la biomassa riproduttiva dello stock era inferiore al valore di riferimento al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione specifiche e appropriate («Btrigger»). Negli ultimi anni sono state pertanto adottate misure di gestione sempre più rigorose. Nel 2021 il CIEM ha deciso di effettuare una valutazione più approfondita della situazione dello stock e ha pertanto rinviato il suo parere al 10 settembre 2021. Da tale valutazione è emerso che la biomassa del merluzzo bianco del Baltico occidentale era inferiore alla metà della stima precedente e che da oltre 10 anni è generalmente inferiore al Blim. Si stima che l’attuale biomassa sia pari a circa la metà del Blim. Dal 2018 il reclutamento è storicamente basso. Secondo il CIEM è probabile al 53 % che la biomassa dello stock aumenti leggermente al di sopra del Blim nel 2023, anche con alcune catture. In tale situazione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno adottare misure correttive e fissare le possibilità di pesca in modo da assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. Il livello di catture raccomandate è talmente basso da non poter sostenere contemporaneamente la pesca diretta e le catture accessorie inevitabili in altre attività di pesca, in particolare nella pesca demersale di pesci piatti. È opportuno pertanto fissare un TAC limitato alle catture accessorie inevitabili in altre attività di pesca al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante, con un’esenzione per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. Inoltre, sono state previamente adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e di limitazioni sulla pesca ricreativa. Dato l’ulteriore grave deterioramento dello stock, è opportuno prorogare la chiusura della pesca nel periodo della riproduzione dal 15 gennaio al 31 marzo al fine di coprire il periodo durante il quale il merluzzo bianco si aggrega prima della riproduzione. È opportuno introdurre un’ulteriore deroga alla chiusura della pesca nel periodo della riproduzione per i pescherecci operanti con draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione CIEM 22 in acque di profondità inferiore a 20 metri, poiché tali attività di pesca hanno luogo al di fuori delle zone di riproduzione del merluzzo bianco ed effettuano catture accessorie molto basse di merluzzo bianco. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, contrariamente agli anni precedenti, il CIEM non è stato in grado di tenere separate le catture della pesca commerciale e le catture della pesca ricreativa, a causa del basso livello di catture totali raccomandate. Alla luce delle condizioni dello stock, è necessario ridurre al minimo il limite di cattura in numero di esemplari per rimanere entro i livelli di cattura raccomandati dal CIEM. È altresì opportuno porre fine all’esonero della pesca ricreativa dalla chiusura della pesca nel periodo della riproduzione.
(10)Secondo le stime del CIEM, nel 2020 la biomassa dell’aringa del Baltico centrale è scesa drasticamente a livelli inferiori al valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate («Btrigger»). Sempre secondo le stime del CIEM, nel 2021 la biomassa si è ulteriormente ridotta, avvicinandosi al Blim. È opportuno pertanto fissare le possibilità di pesca conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.384.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A384%3ATOC
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