Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1) 1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2) 2,
considerando quanto segue:
(1)Le difficoltà tecniche nella selezione dovute alla complessità dei background genetici o alla lentezza o alla complessità tecnica della riproduzione delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali devono essere affrontate mediante investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo. Una volta concessa la protezione della privativa per ritrovati vegetali per tali specie e per tali gruppi di specie, occorrono anni per moltiplicare le piante e costituire uno stock sufficientemente ampio da generare un reddito ragionevole. Di conseguenza, il periodo durante il quale il titolare della privativa per ritrovati vegetali può generare reddito sulla base di tale protezione è limitato. Al fine di incoraggiare investimenti nella ricerca e nello sviluppo di varietà di tali specie e tali gruppi di specie, è necessario prolungare la durata della privativa per ritrovati vegetali e incentivare le attività di selezione volte a sviluppare nuove varietà per rispondere alle esigenze di agricoltori e consumatori e far fronte all’impatto dei cambiamenti climatici. Tali investimenti richiedono più tempo per essere redditizi rispetto alla stragrande maggioranza di altre specie, come le colture agricole, che hanno spesso una durata di vita più breve e una gamma di consumatori più ampia ed eterogenea.
(2)L’introduzione e la diffusione sul mercato di una nuova varietà della specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali richiedono più tempo affinché la nuova varietà sia redditizia rispetto ad altre specie, in quanto l’esperienza ha dimostrato che tale nuova varietà rivela il proprio valore commerciale solo a lungo termine. Per tali ragioni, un equo ritorno economico degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo è possibile solo in una fase abbastanza avanzata della protezione di tali specie e tali gruppi di specie rispetto ad altre specie.
(3)Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (3) istituisce un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve durare fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all’anno della concessione del diritto.
(4)Al fine di creare un contesto giuridico favorevole al conseguimento di un equo ritorno economico, è opportuno prolungare di cinque anni la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali. Tale proroga si dovrebbe applicare alle privative concesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prima o dopo tale data.
(5)Per motivi di coerenza, tale proroga dovrebbe applicarsi a tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali.
(6)Il periodo di proroga dovrebbe essere ridotto se in uno Stato membro sussistevano privative nazionali per tali varietà prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e di conseguenza, i costitutori di varietà hanno già avuto la possibilità di sfruttare le loro varietà,
Hanno adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1.La durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, è prolungata di cinque anni.
2.Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.
Articolo 2
Riduzione della proroga
Per le varietà vegetali per le quali sono state concesse una o più privative nazionali per ritrovati vegetali prima della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ma alle quali non si applica l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94, dalla proroga della durata di cui all’articolo 1 del presente regolamento è sottratto il periodo più lungo, in anni interi, di validità della privativa per ritrovati vegetali o delle privative nazionali concesse in uno Stato membro per la stessa varietà prima della concessione delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 20 ottobre 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC
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