Decisione (UE) 2021/1856 del Consiglio del 18 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall’accordo Euromediterraneo.

EurLex sito

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo Euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (1), («accordo») è stato firmato il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

(2)Il consiglio di associazione ha adottato le priorità strategiche UE-Tunisia con decisione n. 1/2018 (2).

(3)In uno scambio di lettere, le parti hanno convenuto sull’opportunità di prorogare la validità delle priorità strategiche UE-Tunisia quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell’adozione di nuove priorità strategiche aggiornate.

(4)A norma dell’articolo 80 dell’accordo Euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo.

(5)Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga la validità delle priorità strategiche finché il consiglio di associazione non adotterà nuove priorità strategiche aggiornate.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici.

(7)La posizione dell’Unione in sede di consiglio di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del consiglio di associazione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo Euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, in merito alla proroga della validità delle priorità strategiche UE-Tunisia finché il consiglio di associazione non adotterà nuove priorità strategiche aggiornate, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione (3).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC

 

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