Decisione (UE) 2021/1855 del Consiglio del 18 ottobre 2021 relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall’accordo Euromediterraneo.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo Euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (1), («accordo») è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006.

(2)Il consiglio di associazione ha adottato le priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto EU-Libano ad esse allegato («patto»), con decisione n. 1/2016 (2) per il periodo 2016-2020.

(3)In uno scambio di lettere, le parti hanno convenuto sulla necessità di prorogare la validità delle priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto, quali documenti di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell’adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.

(4)A norma dell’articolo 76 dell’accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo.

(5)Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga la validità delle priorità del partenariato, compreso il patto, finché non saranno adottati dal consiglio di associazione nuovi documenti congiunti aggiornati.

(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici.

(7)La posizione dell’Unione in sede di comitato di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del consiglio di associazione,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Libano finché non saranno adottati dal consiglio di associazione nuovi documenti congiunti aggiornati, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione (3).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0058.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC

 

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