La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 49, paragrafo 2, l’articolo 51, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 della Commissione (2) ha istituito i massimali di bilancio annui per alcuni regimi di pagamenti diretti per il 2021.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 fissa un massimale per il sostegno accoppiato facoltativo in Lettonia conformemente alla notifica della Lettonia a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La Lettonia ha successivamente rivisto il massimale per il sostegno accoppiato facoltativo. A seguito di tale notifica è opportuno ridurre il massimale per il sostegno accoppiato facoltativo in Lettonia per il 2021.
(3)Pertanto, conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno aumentare di conseguenza il massimale per il regime di pagamento unico per superficie in Lettonia nel 2021.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135.
(5)Poiché la modifica stabilita nel presente regolamento incide sull’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi dalla stessa data.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.365.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A365%3ATOC
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