Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1808 della Commissione del 13 ottobre 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1135 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2021 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Lettonia.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 49, paragrafo 2, l’articolo 51, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 della Commissione (2) ha istituito i massimali di bilancio annui per alcuni regimi di pagamenti diretti per il 2021.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 fissa un massimale per il sostegno accoppiato facoltativo in Lettonia conformemente alla notifica della Lettonia a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La Lettonia ha successivamente rivisto il massimale per il sostegno accoppiato facoltativo. A seguito di tale notifica è opportuno ridurre il massimale per il sostegno accoppiato facoltativo in Lettonia per il 2021.

(3)Pertanto, conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno aumentare di conseguenza il massimale per il regime di pagamento unico per superficie in Lettonia nel 2021.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135.

(5)Poiché la modifica stabilita nel presente regolamento incide sull’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi dalla stessa data.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.365.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A365%3ATOC

 

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