Regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione del 13 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acibenzolar-s-metile, azossistrobina, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clopiralid e fosetil sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per quanto riguarda l’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tale sostanza non è stata iscritta nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-metile su nocciole, fagioli e piselli (con baccello), è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto riguarda il clopiralid, è stata presentata una domanda simile per il frumento, l’avena e i prodotti di origine animale, a seguito dell’utilizzo di tale sostanza sui cereali e su pascoli e prati. Per quanto riguarda il fludioxonil, è stata presentata una domanda simile per i mirtilli, i mirtilli giganti americani, i ribes a grappoli e l’uva spina. Per quanto riguarda il fosetil, è stata presentata una domanda simile per mandorle, castagne, nocciole, pistacchi, noci comuni, melograni, erbe fresche e fiori commestibili, mirtilli, uva spina, ribes a grappoli, aglio, scalogni, uve da vino, avocado, olive da tavola, olive da olio, patate, barbaforte/rafano/cren, cavoli a infiorescenza, cavoli cinesi, cavoli ricci, spinaci, frumento e prodotti di origine animale a seguito dell’utilizzo di fosfonati di potassio. Per quanto riguarda il metazaclor, è stata presentata una domanda simile per barbaforte/rafano/cren, rutabaga, rape e fegato bovino. Per quanto riguarda l’oxathiapiprolin, è stata presentata una domanda simile per il luppolo. Per quanto riguarda il tebufenozide, è stata presentata una domanda simile per le albicocche e le pesche. Per quanto riguarda il tiabendazolo, è stata presentata una domanda simile per gli agrumi e la cicoria Witloof/cicoria belga.

(4)Conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all’importazione per l’azossistrobina utilizzata negli Stati Uniti sulle barbabietole da zucchero, per il ciflufenamid utilizzato negli Stati Uniti sul luppolo, per il fluopyram utilizzato negli Stati Uniti sui semi di soia, per l’oxathiapiprolin utilizzato in Cina sulle uve e in Canada e Stati Uniti su agrumi, more di rovo, more selvatiche, lamponi, cavoli cinesi, basilico e fiori commestibili, asparagi, patate, patate dolci, ortaggi a bulbo, solanacee e malvacee, cucurbitacee, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, piselli (sgranati o con baccello), porri e ginseng, e per il tiabendazolo utilizzato negli Stati Uniti sulle patate dolci e in Guatemala, Belize, Honduras, Panama, Repubblica dominicana, Nicaragua e Costa Rica sui manghi. I richiedenti affermano che gli impieghi autorizzati di dette sostanze su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti.

(5)Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(7)Per quanto riguarda l’oxathiapiprolin, l’Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare nuovi LMR per le more selvatiche, le patate, le patate dolci, i cavoletti di Bruxelles e i piselli (senza baccello). Per quanto riguarda tutte le altre domande, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(8)Per quanto riguarda il fluopyram, diversi LMR sono stati modificati dal regolamento (UE) 2021/618 della Commissione (3). Tale regolamento ha abbassato l’LMR per i semi di soia a decorrere dal 6 novembre 2021. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che l’LMR stabilito nel presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(9)Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce era stata inserita nel fascicolo sintetico anche una domanda riguardante gli LMR in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’Autorità ha valutato la domanda e formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (5), raccomandando che la sostanza estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce fosse inserita nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.365.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A365%3ATOC

 

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