Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1805 della Commissione del 12 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 703/2009 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846 (3) la Commissione europea ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 24 %, mentre un gruppo di società («Gruppo Valin») ha ottenuto un’aliquota di dazio individuale del 7,9 %.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4) la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda di riesame è stata presentata il 14 luglio 2020 dalla European Steel Association («Eurofer») («il richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano circa il 60 % della produzione totale di vergelle dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.3.1.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «il PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.3.2.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, importatori noti, utilizzatori e operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate si è manifestata presentando osservazioni o chiedendo un’audizione.

1.3.3.Campionamento

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.364.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A364%3ATOC

 

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