La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione (3) stabilisce misure relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. Come dimostrato dall’esperienza acquisita con l’attuazione di tale regolamento, anche gli ibridi di Solanum lycopersicum L. dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione di tali misure, in quanto tali ibridi sono anche sensibili al Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) («l’organismo nocivo specificato»).
(2)Al fine di gestire adeguatamente il rischio fitosanitario e applicare le misure necessarie al materiale vegetale più rischioso, è opportuno sostituire la definizione di «piante da impianto specificate» con la definizione di «piante specificate», che comprende tutte le piante di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp., anche quelle che non sono destinate ad essere reimpiantate, salvo diversa indicazione. Tale definizione dovrebbe escludere le sementi specificate e i frutti specificati, per i quali esistono definizioni specifiche. È tuttavia opportuno modificare di conseguenza tali definizioni al fine di includere gli ibridi di Solanum lycopersicum L.
(3)Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, una serie di audit svolti dalla Commissione nel 2020 e nel 2021 ha dimostrato che l’attuazione delle misure di eradicazione è stata incoerente. È pertanto necessario introdurre norme specifiche per la definizione delle aree delimitate e delle misure da adottare in tali aree. Tali norme dovrebbero inoltre operare una distinzione tra i siti di produzione con protezione fisica e gli altri siti di produzione, a causa del diverso rischio fitosanitario che presentano.
(4)È opportuno specificare che le prove sulle piante madri dovrebbero essere effettuate entro il termine più breve possibile prima della raccolta dei frutti, poiché l’esperienza maturata dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 ha dimostrato che ciò è necessario per garantire che i frutti da cui sono estratte le sementi siano indenni dall’organismo nocivo specificato.
(5)Durante i controlli fitosanitari effettuati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 gli Stati membri hanno rilevato un elevato numero di partite infette originarie della Cina e di Israele. Per questo motivo, sulla base di un diverso tasso di intercettazioni registrato nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) (4) dal 2020, la frequenza delle prove all’importazione di tali partite dovrebbe essere aumentata al 50 % per le sementi o le piante da impianto originarie di Israele e al 100 % per le sementi originarie della Cina.
(6)Al fine di disporre del tempo necessario per verificare l’attuazione delle nuove misure e garantire una protezione continua del territorio dell’Unione dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 fino al 31 maggio 2023.
(7)In seguito alla sostituzione della definizione di «piante da impianto specificate» con «piante specificate», è necessario apportare alcune modifiche conseguenti all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.365.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A365%3ATOC
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