Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
visto il parere della Corte dei conti (3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (5) («accordo di recesso») è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») hanno avviato negoziati formali sulle future relazioni.
(2)Al termine del periodo di transizione gli ostacoli agli scambi commerciali e transfrontalieri nonché alla libera circolazione di persone, servizi e capitali tra l’Unione e il Regno Unito sono divenuti realtà, con conseguenze di ampia portata per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) e i loro lavoratori, come pure per le comunità locali, le pubbliche amministrazioni e i cittadini. Poiché tali conseguenze sono inevitabili, è necessario attenuarle nella maggior misura possibile e i portatori di interessi devono assicurarsi di essere preparati ad affrontarle.
(3)L’Unione è impegnata ad attenuare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e, se del caso, ambientali negative del recesso del Regno Unito dall’Unione e a dimostrare solidarietà a tutti gli Stati membri, comprese le regioni e comunità locali come pure i settori economici, in particolare a quelli più duramente colpiti in tali circostanze eccezionali.
(4)L’Unione si impegna altresì alla gestione sostenibile della pesca in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca istituita dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), compresi il principio di raggiungimento del rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili, nonché l’eliminazione della pesca eccessiva, il ripristino delle popolazioni di specie pescate e la protezione dell’ambiente marino, come previsto inoltre dagli impegni internazionali.
(5)È opportuno istituire una riserva di adeguamento alla Brexit («riserva») per fornire sostegno al fine di contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione negli Stati membri, nelle regioni e nei settori, in particolare in quelli maggiormente colpiti dal recesso, e attenuare così il relativo impatto negativo sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il sostegno dovrebbe coprire, in tutto o in parte, la spesa supplementare sostenuta e pagata dalle autorità pubbliche negli Stati membri per misure specificamente adottate per attenuare tali conseguenze. Il periodo di riferimento, quale definito nel presente regolamento, che determina l’ammissibilità delle spese, dovrebbe applicarsi ai pagamenti effettuati dalle autorità pubbliche degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, compresi i pagamenti a soggetti pubblici o privati, per le misure attuate. Tenuto conto dell’importanza del settore della pesca in alcuni Stati membri, è opportuno destinare una parte delle risorse della riserva al sostegno specifico delle comunità costiere locali e regionali.
(6)Gli Stati membri che scelgono di sostenere misure volte a mantenere e creare posti di lavoro dovrebbero puntare a un’occupazione di qualità.
(7)Gli obiettivi della riserva dovrebbero essere perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (7) («accordo di Parigi»), approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (8), del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), del Green Deal europeo, dell’agenda digitale europea, nonché del principio di partenariato e dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il contributo intrinseco della riserva all’eliminazione delle disuguaglianze e alla promozione della parità di genere e dell’integrazione della dimensione di genere, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali.
(8)Al fine di contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall’Unione, gli Stati membri, nel definire le misure di sostegno e nel ripartire il contributo finanziario a carico della riserva, dovrebbero sostenere i soggetti pubblici e privati che risentono negativamente del recesso, comprese le PMI e i loro lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori autonomi, che devono ora affrontare ostacoli ai flussi commerciali, un aumento delle procedure amministrative e doganali e un maggiore onere normativo e finanziario, tra cui disfunzioni a livello di cooperazione e degli scambi. È pertanto opportuno predisporre un elenco non esaustivo delle misure che hanno maggiori probabilità di conseguire tale obiettivo.
(9)Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi e i programmi dell’Unione sono destinati a contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese del bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Si prevede altresì che la riserva contribuisca agli obiettivi climatici in base alle esigenze e alle priorità specifiche di ciascuno Stato membro. La Commissione dovrebbe valutare il contributo per il clima sulla base delle informazioni disponibili nella relazione finale sull’attuazione della riserva.
(10)È importante specificare chiaramente le eventuali esclusioni dal sostegno fornito dalla riserva. Oltre all’esclusione dei soggetti che traggono beneficio dal recesso del Regno Unito dall’Unione, compresi quelli del settore finanziario, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrebbe essere esclusa dal sostegno fornito dalla riserva, in quanto costituisce un’entrata di ciascuno Stato membro, che compensa il relativo costo per il bilancio dello Stato membro. In linea con l’approccio generale della politica di coesione, anche le spese connesse alle delocalizzazioni o contrarie al diritto dell’Unione o nazionale applicabile dovrebbero essere escluse dal sostegno fornito dalla riserva.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.357.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A357%3ATOC
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