La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell’allegato I dello stesso regolamento.
(2)Il regolamento (UE) 2018/62 della Commissione (2) ha iscritto, tra l’altro, il prodotto «foglie di ravanello» nella parte B dell’allegato I e l’ha collegato al prodotto «cavoli ricci» che figura nella parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli ricci si applicano anche alle foglie di ravanello.
(3)Poiché al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2018/62 non erano disponibili dati relativi alle sperimentazioni sui residui che confermassero l’adeguatezza di tale classificazione, il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione (3) prevedeva un periodo di transizione. Per consentire agli Stati membri di generare tali dati, era stata inserita una nota a piè di pagina in riferimento al prodotto «foglie di ravanello», che esentava tale prodotto dall’applicazione dell’LMR per i «cavoli ricci» fino al 31 dicembre 2021.
(4)Poiché gli Stati membri che stanno generando tali dati hanno recentemente informato la Commissione che l’operazione non è ancora stata ultimata, il periodo di transizione in questione dovrebbe essere prorogato di altri tre anni per consentire di portare a termine le sperimentazioni e la relativa valutazione.
(5)La nota a piè di pagina di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005, il testo della nota a piè di pagina (3) è sostituito dal seguente:
«(3)
Gli LMR si applicano alle foglie di ravanello a partire dal 1o gennaio 2025.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.356.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A356%3ATOC
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