Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità, tra l’altro, con le norme in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
(2)Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme relative, tra l’altro, al controllo e all’impiego dei medicinali veterinari, con un’attenzione particolare alla resistenza antimicrobica.
(3)Conformemente al regolamento (UE) 2019/6, un uso più prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali viene garantito, tra l’altro, mediante il divieto di utilizzare antimicrobici per promuovere la crescita e aumentare la resa e di utilizzare gli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. A norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 gli operatori in paesi terzi sono tenuti a rispettare tali divieti quando esportano animali e prodotti di origine animale nell’Unione. Come evidenziato nel considerando 49 di tale regolamento, è importante considerare la dimensione internazionale dello sviluppo della resistenza antimicrobica, adottando misure non discriminatorie e proporzionate, nel rispetto degli obblighi dell’Unione derivanti da accordi internazionali.
(4)L’articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 costituisce uno sviluppo della comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 dal titolo «Piano d’azione europeo ‘One Health’ contro la resistenza antimicrobica», migliorando la prevenzione e il controllo della resistenza antimicrobica e promuovendo un impiego più prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali.
(5)Al fine di garantire l’attuazione efficace del divieto di impiegare antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita e di aumentare la resa, e di impiegare antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, è opportuno includere nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 i controlli ufficiali per verificare che gli animali e i prodotti di origine animale esportati nell’Unione siano conformi all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, sempre nel rispetto degli obblighi dell’Unione derivanti da accordi internazionali.
(6)A norma dell’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione deve adottare norme specifiche per l’esecuzione di controlli ufficiali su criteri e condizioni per determinare, in relazione a pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei, quando le zone di produzione e di stabulazione non devono essere classificate. Gli oloturoidei sono una classe del phylum echinodermata. Gli echinodermi non sono generalmente animali filtratori. Di conseguenza il rischio che tali animali accumulino microrganismi legati alla contaminazione fecale è esiguo. Inoltre, non sono state segnalate informazioni epidemiologiche che possano collegare i rischi per la salute pubblica agli echinodermi che non sono filtratori. Per tale motivo, la possibilità prevista all’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione dovrebbe essere estesa a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, ad esempio a quelli appartenenti alla classe degli echinoidei, e non essere limitata alla classe degli oloturoidei. Per lo stesso motivo, è opportuno chiarire che le condizioni stabilite dalla Commissione per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione classificate si applicano a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, ad eccezione dei gasteropodi marini e degli echinodermi che non sono filtratori. La terminologia utilizzata all’articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere allineata di conseguenza.
(7)Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) esclude dal proprio ambito di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. A partire dalla data di applicazione di tale regolamento, vale a dire il 1o gennaio 2006, l’esclusione è stata estesa più volte a tutte le carni provenienti da pollame e lagomorfi come misura transitoria. L’ultima estensione del periodo transitorio, a mezzo del regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (6), è giunta a scadenza il 31 dicembre 2020. Durante il periodo transitorio di 15 anni non sono stati osservati problemi significativi in materia di sicurezza alimentare dovuti alle attività svolte conformemente a tale estensione. Inoltre, nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione sottolinea l’importanza di filiere più corte al fine di rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari regionali e locali. L’estensione della deroga a tutte le carni provenienti da pollame e lagomorfi dovrebbe pertanto essere introdotta su base permanente. Il regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(8)A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti sono tenute a effettuare i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione su ciascuna partita di animali e merci che sono oggetto, tra l’altro, di misure di emergenza previste da atti adottati conformemente all’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tuttavia l’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429 non riguarda le misure di emergenza della Commissione. È opportuno correggere tale errore e fare riferimento invece all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429.
(9)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia consentire controlli ufficiali sull’uso di antimicrobici negli animali e nei prodotti di origine animale che entrano nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.357.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A357%3ATOC
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