La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi per ottenere la copertura della garanzia dell’Unione nel quadro del Fondo InvestEU sono valutate dal comitato per gli investimenti a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523.
(2)Il comitato per gli investimenti effettua la valutazione e la verifica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte facendo riferimento a un quadro di indicatori, compilato dal partner esecutivo a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del predetto regolamento, che garantisce una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle proposte.
(3)A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523, il quadro di valutazione degli indicatori comprende i seguenti sette pilastri: il contributo dell’operazione agli obiettivi delle politiche dell’UE, la descrizione dell’addizionalità, i fallimenti del mercato o la situazione di investimento subottimale che l’operazione mira ad affrontare, il contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo, l’impatto dell’operazione, il profilo finanziario dell’operazione e gli indicatori complementari.
(4)Per garantire che il comitato per gli investimenti possa effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione, è opportuno stabilire i diversi elementi, indicatori e sottoindicatori da fornire per ciascun pilastro, nonché i criteri di attribuzione del punteggio e le relative ponderazioni che i partner esecutivi devono utilizzare per valutare le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.
(5)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Le norme dettagliate che i partner esecutivi devono seguire per compilare il quadro di indicatori, di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/523, così da consentire al comitato per gli investimenti del programma InvestEU di effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione, sono stabilite nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC
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