La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, e l’articolo 239, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso nell’Unione, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. In particolare, gli articoli 162 e 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabiliscono prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti. Gli articoli 162 e 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevedono prescrizioni specifiche per i prodotti ottenuti dal colostro contenuti in prodotti composti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto chiarire le prescrizioni che si applicano all’ingresso nell’Unione di tali prodotti se contenuti in prodotti composti conformemente alle norme che si applicano all’ingresso nell’Unione di prodotti ottenuti dal colostro di cui all’articolo 153 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(2)La gelatina e il collagene rientrano nella definizione di «prodotti a base di carne» di cui all’articolo 2, punto 44), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto l’ingresso nell’Unione è consentito solo alle partite di gelatina e collagene che soddisfano le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne. Tuttavia, la gelatina e il collagene contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano rischi molto bassi per la sanità animale a causa dei trattamenti cui sono sottoposti durante la trasformazione. Per tale motivo è opportuno che i prodotti composti contenenti solo i suddetti tipi di prodotti a base di carne siano aggiunti all’elenco di prodotti composti che rientrano nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e non siano pertanto tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario, ma solo da una dichiarazione.
(3)Conformemente all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di carne devono essere accompagnati da una dichiarazione redatta e firmata da un operatore. I prodotti trasformati di origine animale devono tuttavia essere sottoposti a un rigoroso trattamento di riduzione dei rischi che ne garantisca la sicurezza dal punto di vista della sanità animale. Parrebbe tuttavia sproporzionato richiedere tali rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari originari di paesi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo o di prodotti lattiero-caseari. Per tali paesi terzi le prescrizioni dovrebbero essere proporzionate ai rischi presentati dal paese di origine e dovrebbero essere tenute in considerazione le garanzie fornite dalle autorità competenti. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, senza che siano sottoposti a trattamenti specifici di riduzione dei rischi. È inoltre opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 anche per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, se sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all’articolo 157 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)I prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi e gli ovoprodotti contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano solo rischi limitati tanto dal punto di vista della sanità animale quanto da quello della sanità pubblica. L’ingresso nell’Unione di tali merci dovrebbe pertanto essere consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, ma elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne, di prodotti lattiero-caseari o di ovoprodotti.
(5)Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti composti che presentano bassi rischi per la sanità animale, all’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione delle partite dovrebbe essere consentito di firmare la dichiarazione di cui all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(6)Le norme previste nel regolamento delegato (UE) 2020/692 integrano quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente in un unico atto. Per motivi di chiarezza e affinché le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/692 siano applicate in modo efficace, è opportuno che anche queste siano stabilite in un atto delegato unico che preveda una serie completa di prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.
(8)Poiché il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC
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