Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Perché sia assicurata la connettività tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2), nonché la continuità delle attività delle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito e titolari di una licenza rilasciata dal Regno Unito che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica, il regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha prorogato fino al 30 settembre 2021 il periodo di validità delle licenze rilasciate dal Regno Unito a norma della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) alle imprese ferroviarie stabilite nel suo territorio, come pure quello dei certificati di sicurezza rilasciati a tali imprese a norma della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dalla commissione intergovernativa istituita ai sensi dell’articolo 10 del trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica francese relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionarie private, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»).
(2)La decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) autorizza la Francia e il Regno Unito a concludere un accordo internazionale che integri il trattato di Canterbury per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria al collegamento fisso sotto la Manica. Tuttavia, tale accordo non è stato ancora concluso né è probabile che sia concluso a breve.
(3)In tali circostanze, la Francia sta negoziando con il Regno Unito un accordo transfrontaliero ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda i certificati di sicurezza. La Francia ha già negoziato un tale accordo per quanto concerne le licenze delle imprese ferroviarie, come notificato alla Commissione il 1o giugno 2021 ed autorizzato dalla Commissione il 20 agosto 2021. Le procedure interne previste dal diritto francese e da quello del Regno Unito per l’applicazione provvisoria o l’entrata in vigore di tali accordi dovrebbero concludersi sei mesi dopo la scadenza, il 30 settembre 2021, delle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2222.
(4)A meno che il periodo di validità delle licenze e dei certificati di sicurezza non sia prorogato in modo da consentire la negoziazione di un accordo transfrontaliero per quanto riguarda i certificati di sicurezza, fatta salva la valutazione che deve essere effettuata e la decisione di esecuzione che deve essere adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 14 della direttiva 2012/34/UE, e l’applicazione provvisoria o la conclusione dell’accordo transfrontaliero per quanto riguarda i certificati di sicurezza e dell’accordo transfrontaliero per quanto concerne le licenze, le attività delle imprese ferroviarie interessate attraverso collegamento fisso sotto la Manica cesseranno il 30 settembre 2021. Ciò causerebbe perturbazioni significative nel trasporto di passeggeri e merci tra l’Unione e il Regno Unito.
(5)Rientra pertanto nell’interesse dell’Unione prorogare il periodo di validità di tali certificati e licenze fino al 31 marzo 2022 modificando il regolamento (UE) 2020/2222.
(6)Considerata l’urgenza dovuta alla scadenza delle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2222, è opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
(7)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica oltre la fine del periodo di transizione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.339.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A339%3ATOC
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