Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1692 della Commissione del 21 settembre 2021 che modifica gli allegati V, XIV e XV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

Leggi Ue

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui esse provengano da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono, in particolare, gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è rispettivamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

(5)Il 6 settembre 2021 il Botswana ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il focolaio, localizzato nel distretto di Kgatleng di tale paese terzo, è stato confermato il 27 agosto 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato V, parte 1, all'allegato XIV, parte 1, e all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne di ratiti.

(7)Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato. È inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne di ratiti.

(8)Le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle nell'allegato V, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, e nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tener conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l'HPAI, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.334.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A334%3ATOC

 

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