Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2010 (1).
(2)La decisione (PESC) 2018/2010 prevede un periodo di trentasei mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1 di tale decisione, a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 di tale decisione.
(3)L’Organizzazione degli Stati americani (OAS) ha chiesto una proroga di cinque mesi, fino al 31 maggio 2022, del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/2010, per tenere conto del ritardo nell’attuazione delle attività del progetto a norma della decisione (PESC) 2018/2010 dovuto all’impatto della pandemia di COVID-19.
(4)Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/2010 fino al 31 maggio 2022 può essere realizzato senza conseguenze per quanto riguarda le risorse finanziarie.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/2010,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’articolo 5, paragrafo 2 della decisione (PESC) 2018/2010è sostituito dal seguente:
«2.La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 maggio 2022.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DOVŽAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.334.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A334%3ATOC
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