Regolamento Delegato (UE) 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 che modifica l’allegato II del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce talune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni concernenti alcune norme di produzione specifiche. Le registrazioni possono essere pertinenti ai fini della tracciabilità, del controllo interno della qualità e della valutazione della conformità alle norme dettagliate di produzione biologica stabilite in tale allegato.

(2)Fatte salve le disposizioni in materia di tenuta delle registrazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 10, lettera c), all’articolo 34, paragrafo 5, e all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, è necessario specificare più dettagliatamente le prescrizioni minime relative alla tenuta delle registrazioni in ciascun settore produttivo trattato dalle varie parti dell’allegato II di tale regolamento.

(3)È altresì necessario introdurre alcuni elementi specifici al fine di garantire la coerenza e una base armonizzata per la tenuta delle registrazioni, fattore considerato cruciale per consentire agli operatori di fornire le prove dell’effettiva applicazione delle norme di produzione biologica.

(4)Le modifiche apportate dal presente regolamento non pregiudicano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite in altri atti dell’Unione, come per esempio quelli riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, i mangimi e la sicurezza dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, la salute dei vegetali, la protezione fitosanitaria e il materiale riproduttivo vegetale. Pertanto, ai fini del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli elementi complementari che consentono la verifica della conformità alle norme di produzione biologica dovranno essere registrati dagli operatori che già soddisfano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite da altri atti dell’Unione, senza bisogno di duplicazioni. Alcune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni sono però ripetute nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848, quale modificato dal presente regolamento, poiché interessano gli operatori di paesi terzi.

(5)Per quanto riguarda le norme di produzione vegetale, ai fini della registrazione di dati sull’uso di concimi e ammendanti, è necessario inserire alcuni parametri per l’applicazione, dal momento che l’uso di concimi nella produzione biologica è soggetto a restrizioni quantitative e qualitative, di cui si deve tener conto quando le misure agronomiche non sono sufficienti per soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

(6)Nella produzione biologica l’uso di prodotti fitosanitari e di prodotti per la pulizia e la disinfezione, come i biocidi e i detergenti, è soggetto a restrizioni ed è limitato ai casi in cui le misure preventive non hanno impedito l’insorgenza e la diffusione di organismi nocivi e malattie, e in ogni caso ai prodotti e alle sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1107/2009 (2) e (CE) n. 852/2004 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario esigere che gli operatori registrino le condizioni di applicazione dettagliate quando devono ricorrere all’uso di un prodotto fitosanitario, un biocida o un detergente per dimostrare, se del caso, la conformità alle restrizioni applicabili nonché il rispetto della frequenza raccomandata e del periodo precedente la raccolta.

(7)Poiché gli appezzamenti agricoli possono avere caratteristiche differenti e ospitare differenti colture, le condizioni agronomiche possono variare. Di conseguenza, quando si applicano fattori di produzione esterni, il loro impiego varia da un appezzamento all’altro. È pertanto opportuno registrare i fattori di produzione esterni in relazione all’appezzamento in cui il fattore di produzione viene impiegato, per consentire agli operatori di monitorare l’efficacia e fornire registrazioni idonee ai fini della tracciabilità nonché, se del caso, i documenti giustificativi concernenti eventuali deroghe alle norme di produzione vegetale, ottenute ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848.

(8)Per quanto riguarda la raccolta di piante selvatiche e dei relativi prodotti, è necessario esigere che gli operatori tengano registrazioni delle specie interessate nonché delle quantità e dei periodi di raccolta in un habitat naturale specifico per consentire la tracciabilità e la verifica della conformità alle condizioni dell’habitat naturale.

(9)Quanto alle norme di produzione animale, in vista di eventuali deroghe a tali norme concesse ai sensi dell’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, lettera c) e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi riguardanti tali deroghe per consentire la tracciabilità e il controllo della conformità alle condizioni applicabili.

(10)Fatte salve le prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dell’origine degli animali introdotti nell’azienda e conservare i precedenti registri veterinari di tali animali, per poter garantire la tracciabilità e dimostrare la conformità alle condizioni specifiche di cui all’allegato II, parti II e III, del regolamento (UE) 2018/848.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.334.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A334%3ATOC

 

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