Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione del 17 settembre 2021 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

(1)Dopo l’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone, Dal momento che tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (3) ha imposto condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. Tale regolamento di esecuzione è stato abrogato e successivamente sostituito dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 961/2011 (4), (UE) n. 284/2012 (5), (UE) n. 996/2012 (6), (UE) n. 322/2014 (7) e (UE) 2016/6 (8) della Commissione. Al fine di garantire la coerenza e facilitare l’attuazione, tali regolamenti stabiliscono i livelli massimi di radionuclidi allineandosi ai valori stabiliti dalla pertinente diritto giapponese e tale prassi dovrebbe essere mantenuta.

(2)Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che le merci oggetto di una misura di emergenza prevista da atti adottati conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 siano sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione.

(3)Al fine di facilitare l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari soggetti a questo regolamento al loro ingresso nell’Unione, è opportuno prevedere un modello di certificato ufficiale unico. È inoltre opportuno stabilire prescrizioni per il rilascio di certificati ufficiali, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625, e per i certificati rilasciati in formato cartaceo, oltre a quelle stabilite all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (9) e all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (10). Al fine di garantire un approccio coerente è anche opportuno prevedere che i certificati ufficiali rilasciati a norma del presente regolamento siano sostituiti conformemente alle procedure per il rilascio di certificati di sostituzione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(4)Le misure in vigore sono state riesaminate prendendo in considerazione oltre 87 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e oltre 429 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il nono e decimo periodo vegetativo successivo all’incidente (dati relativi al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2020).

(5)Alla luce di tali dati, risulta che l’obbligo di campionamento e analisi dei prodotti prima dell’esportazione nell’Unione debba essere mantenuto in vigore o stabilito per determinati prodotti, ma possa essere revocato per altri. In particolare, oltre ai prodotti già soggetti a tale obbligo, è opportuno esigere il campionamento e l’analisi dei funghi selvatici e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Iwate, Nagano, Niigata e Ibaraki, dei pesci e dei prodotti della pesca provenienti da Gunma, della felce maggiore selvatica e dei relativi prodotti derivati provenienti da Fukushima nonché della felce florida giapponese e dei relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Miyagi. Tuttavia l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione può essere revocato per quanto riguarda i germogli di Aralia e i relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Fukushima, Miyagi e Gunma, il bambù e i relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Fukushima, i funghi e i relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Gunma nonché il koshiabura e i relativi prodotti derivati provenienti dalle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Yamagata. Inoltre, per quanto riguarda i funghi, i casi di non conformità sono stati riscontrati solo nei funghi selvatici, per quanto riguarda la felce maggiore solo nella felce maggiore selvatica e per quanto riguarda i kaki solo nei kaki essiccati. È pertanto opportuno limitare l’obbligo di campionamento e analisi solo alle rispettive forme selvatiche o essiccate di tali prodotti.

(6)Dai controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione risulta che le condizioni speciali previste dal diritto dell’Unione sono applicate correttamente dalle autorità giapponesi e non sono stati riscontrati casi di non conformità al diritto dell’Unione in occasione dei controlli ufficiali all’importazione per più di nove anni. È pertanto opportuno mantenere la frequenza ridotta dei controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione sui prodotti alimentari e sugli alimenti per animali soggetti al presente regolamento.

(7)È opportuno prevedere un riesame del presente regolamento quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari dell’undicesimo e dodicesimo periodo vegetativo (2021 e 2022) successivo all’incidente.

(8)Poiché le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 sono sostanziali, è opportuno che tale regolamento sia sostituito per motivi di chiarezza.

(9)Onde consentire una transizione agevole alle nuove misure, è opportuno prevedere una misura transitoria concernente le partite accompagnate dalle dichiarazioni ufficiali rilasciate in conformità al regolamento (UE) 2016/6, a condizione che tali dichiarazioni ufficiali siano state rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC

 

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