La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3)Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4)Il 10 agosto 2012 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione all’uso di 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione, (n. FL 16.127), come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano, sostanzialmente, in una serie delle categorie alimentari di cui all’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La Commissione ha notificato la domanda all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e ne ha chiesto il parere. Essa ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5)Nel suo parere adottato il 21 giugno 2016 (4) l’Autorità ha valutato la sicurezza della sostanza n. FL 16.127 e ha concluso che il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza se è limitato ai livelli massimi specificati per vari alimenti in diverse categorie di alimenti. L’Autorità ha inoltre osservato che si tratta di una sostanza che presenta proprietà modificative degli aromi.
(6)Poiché l’uso della sostanza n. FL 16.127 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d’uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso alla luce del parere dell’Autorità.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0069.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC
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