Regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione del 17 settembre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze aclonifen, acrinatrina e etirimol sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze penthiopyrad e picloram gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il Bacillus pumilus QST 2808 e lo Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego sui semi di finocchio e sul carvi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva aclonifen è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto riguarda l’acrinatrina, è stata presentata una domanda simile per le lattughe. Per quanto riguarda il penthiopyrad, è stata presentata una domanda simile per sedani e finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze. Per quanto riguarda il picloram, è stata presentata una domanda simile per i cavoli a infiorescenza.

(4)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6)Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7)Per quanto riguarda l’etirimol, diversi LMR sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/1566 della Commissione (3). Tale regolamento ha ridotto l’LMR per l’etirimol a 0,05 mg/kg nei cetrioli a causa di un errore di segnalazione. L’etirimol è il metabolita principale del bupirimato, attualmente utilizzato in prodotti fitosanitari in diversi Stati membri. Di conseguenza, la riduzione dell’LMR per l’etirimol potrebbe determinare possibili superamenti degli LMR a seguito di un utilizzo legittimo del bupirimato. Per evitare che ciò accada, il 25 agosto 2020 lo Stato membro relatore ha presentato una relazione di valutazione modificata all’Autorità, la quale il 30 settembre 2020 ha pubblicato una rettifica del relativo parere motivato (4) in cui raccomandava di fissare l’LMR per l’etirimol nei cetrioli a 0,2 mg/kg. Ai fini della certezza del diritto è opportuno che l’LMR per l’etirimol nei cetrioli, previsto dal presente regolamento, si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2020/1566.

(8)Per le sostanze Bacillus pumilus QST 2808 e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, l’Autorità ha presentato pareri motivati (5) (6) in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In detti pareri l’Autorità ha raccomandato l’inserimento delle due sostanze nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0044.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC

 

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