La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II del regolamento (UE) 2021/947 definisce i settori di cooperazione per i programmi geografici.
(2)I programmi geografici dovrebbero essere ulteriormente sviluppati mediante disposizioni supplementari che integrino il regolamento (UE) 2021/947.
(3)Sulla base dei settori di cooperazione di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/947, è opportuno definire obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione per il vicinato meridionale, il vicinato orientale, l’Africa occidentale, l’Africa orientale e centrale, l’Africa australe e l’Oceano Indiano, il Medio Oriente, l’Asia centrale, l’Asia meridionale, l’Asia settentrionale e sudorientale, il Pacifico, le Americhe e i Caraibi.
(4)È opportuno stabilire assegnazioni finanziarie indicative per le sottoregioni dell’Africa occidentale, dell’Africa orientale e centrale, dell’Africa australe e dell’Oceano Indiano sulla base dei principi di programmazione per i programmi geografici di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/947. È opportuno fissare gli obiettivi tematici per le regioni geografiche elencate nel regolamento (UE) 2021/947,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli obiettivi specifici e i settori prioritari di cooperazione desunti dai settori di cooperazione di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/947 per il vicinato meridionale, il vicinato orientale, l’Africa occidentale, l’Africa orientale e centrale, l’Africa australe e l’Oceano Indiano, il Medio Oriente, l’Asia centrale, l’Asia meridionale, l’Asia settentrionale e sudorientale, il Pacifico, le Americhe e i Caraibi figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le assegnazioni finanziarie indicative per le sottoregioni dell’Africa occidentale, dell’Africa orientale e centrale, dell’Africa australe e dell’Oceano Indiano sono le seguenti:
a)Africa occidentale: 11 672 000 000 EUR;
b)Africa orientale e centrale: 11 381 000 000 EUR;
c)Africa australe e Oceano Indiano: 6 128 000 000 EUR.
Articolo 3
Gli obiettivi tematici dei programmi geografici sono i seguenti:
a)Almeno il 15 % per i diritti umani, la democrazia e la buona governance;
b)Almeno il 45 % per la crescita inclusiva e sostenibile a favore dello sviluppo umano.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC
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