Il Comitato per il Commercio,
visto l’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, (di seguito «l’accordo commerciale») in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto vi), dell’accordo commerciale, il comitato per il commercio può progredire nella realizzazione degli obiettivi dell’accordo commerciale grazie alle modifiche ivi previste di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita dell’accordo commerciale. A norma dell’articolo 13, paragrafo 5, dell’accordo commerciale, nell’esercizio delle funzioni stabilite da detto articolo, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nell’accordo commerciale.
(2)Con la decisione n. 1/2014 è stato adottato il regolamento interno del comitato per il commercio a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera j) dell’accordo commerciale.
(3)Con la decisione n. 2/2014 sono stati adottati il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e dell’articolo 315 dell’accordo commerciale.
(4)Con la decisione n. 3/2014 sono stati istituiti gli elenchi degli arbitri a norma dell’articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell’accordo commerciale.
(5)Con la decisione n. 4/2014 è stato adottato il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell’articolo 284, paragrafo 6, dell’accordo commerciale.
(6)Con la decisione n. 5/2014 è stato costituito un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» a norma dell’articolo 284, paragrafo 3, dell’accordo commerciale.
(7)Al fine di tener conto dell’adesione dell’Ecuador all’accordo commerciale e della necessità di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile, è opportuno modificare di conseguenza le decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.328.01.0107.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A328%3ATOC
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