Decisione n. 1/2021 del Comitato Misto UE-OLP del 30 agosto 2021.

Legge 404

Il Comitato Misto UE-OLP,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 3 del suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 25 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 di tale accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.

(2)L'articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto istituito dall'articolo 63 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(4)L'Unione e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 18 novembre 2013.

(5)L'Unione e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 maggio 2014. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2014.

(6)In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione

(7)È opportuno pertanto che il protocollo n. 3 sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021

Per il comitato misto

Il Presidente

Neal Mac CALL

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.328.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A328%3ATOC

 

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