Decisione (UE) 2021/1486 della Bce del 7 settembre 2021 che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

EurLex 02

Il Comitato esecutivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)La Banca centrale europea (BCE) svolge i propri compiti in conformità ai trattati e al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2).

(2)In conformità all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, la decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea (BCE/2020/28) (3) stabilisce le regole generali di attuazione del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda la BCE. Specifica in particolare le norme relative alla nomina e al ruolo del responsabile della protezione dei dati (data protection officer, DPO) della BCE, tra cui le funzioni, i doveri e le competenze dello stesso.

(3)Nell’assolvimento dei compiti ad essa conferiti, la BCE, e in particolare l’unità organizzativa interessata, agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati nella misura in cui essa determina, da sola o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

(4)Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento di compiti specifici, a fini di vigilanza e per garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (MVU).

(5)Nell’assolvimento di tali compiti specifici, la BCE tratta diverse categorie di informazioni che possono essere collegate a una persona fisica identificata o identificabile, quali i dati identificativi, i dati di contatto, i dati professionali, i dettagli finanziari o amministrativi, i dati ricevuti da fonti specifiche, i dati sulle comunicazioni elettroniche e i dati sul traffico elettronico, i casellari giudiziali, la descrizione degli interessi finanziari e non finanziari, i dettagli relativi ai rapporti di una persona o dei suoi parenti stretti con soggetti vigilati o membri dell’organo di amministrazione di soggetti vigilati e i dati relativi alla posizione per la quale una persona è stata nominata o può essere nominata. I dati personali potrebbero anche far parte di una valutazione che comprenda una valutazione effettuata: ai fini dell’autorizzazione di un ente creditizio, della revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio e di una procedura relativa ad una partecipazione qualificata; in relazione al diritto di stabilimento di un soggetto vigilato significativo; al fine di stabilire se i requisiti di professionalità e onorabilità sono soddisfatti; in relazione alle politiche retributive di un soggetto vigilato significativo e per quanto riguarda i crediti di tale soggetto concessi ai propri funzionari di alto livello e alle persone ad essi collegate; e in relazione ad accuse concernenti eventuali violazioni degli atti giuridici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(6)L’obiettivo della BCE nell’assolvimento di tali compiti specifici è perseguire importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione. Per questo motivo, l’assolvimento di tali compiti dovrebbe essere salvaguardato come previsto dal regolamento (UE) 2018/1725, in particolare all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g). Nello svolgimento di tali compiti, la BCE agisce nell’interesse pubblico generale dell’Unione in quanto autorità pubblica incaricata di svolgere, a fini di vigilanza, compiti specifici in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti all’MVU. Tali compiti includono funzioni di monitoraggio, ispezione o regolamentazione connesse all’esercizio di pubblici poteri relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(7)In tale contesto, è opportuno precisare i motivi per cui la BCE può limitare i diritti degli interessati in relazione ai dati ottenuti nell’assolvimento dei propri compiti di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(8)In conformità all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni all’applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36 e, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dell’articolo 4 di tale regolamento dovrebbero essere stabilite in norme interne o in atti giuridici adottati sulla base dei trattati. Di conseguenza, è opportuno che la BCE stabilisca le norme in base alle quali può limitare i diritti degli interessati nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.

(9)Mentre la presente decisione stabilisce le norme in base alle quali la BCE può limitare i diritti degli interessati nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, il Comitato esecutivo intende adottare una distinta decisione che adotti nome interne riguardanti la limitazione di tali diritti nei casi in cui la BCE tratti dati personali in relazione al proprio funzionamento interno.

(10)La BCE può applicare un’eccezione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 rendendo inutile prendere in considerazione una limitazione, incluse in particolare quelle di cui agli articoli 15, paragrafo 4, 16, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, e 35, paragrafo 3, di tale regolamento. Per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, la BCE può applicare un’eccezione di cui all’articolo 16, paragrafo 5, lettera b) o di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2018/1725.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.328.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A328%3ATOC

 

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