Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1485 della Commissione del 15 settembre 2021 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.

EurLex 02

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/1454 della Commissione (4) a seguito della comparsa nei Paesi Bassi di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame o in volatili in cattività, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1454, il Belgio ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella provincia delle Fiandre occidentali di tale Stato membro.

(7)Anche il Lussemburgo ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel cantone di Grevenmacher di tale Stato membro.

(8)Anche la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione delle Ardenne di tale Stato membro.

(9)Tali focolai in Belgio, Francia e Lussemburgo sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.

(10)Inoltre il focolaio confermato in Belgio è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Francia. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Francia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.328.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A328%3ATOC

 

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