La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il 5 luglio 2019 è stata presentata alla Commissione una domanda di registrazione relativa a un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale».
(2)Il 4 settembre 2019 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2019/1567 (2) con la quale la registrazione dell’iniziativa dei cittadini è stata rifiutata.
(3)Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale. Nella sentenza del 12 maggio 2021 nella causa T-789/19 (3), il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2019/1567 in quanto la Commissione non aveva rispettato l’obbligo di motivazione. In particolare, la Commissione non aveva chiarito perché l’unica base giuridica possibile per l’atto proposto fosse l’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e perché tale atto non rientrasse nell’ambito della politica commerciale comune e non potesse pertanto essere adottato sulla base dell’articolo 207 del TFUE.
(4)Al fine di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza T-789/19, è opportuno adottare una nuova decisione sulla richiesta di registrazione di tale iniziativa dei cittadini europei.
(5)Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) applicabile al momento dell’adozione della decisione (UE) 2019/1567 è stato abrogato con effetto dal 1o gennaio 2020 e sostituito dal regolamento (UE) 2019/788. Pertanto, la richiesta di registrazione deve essere valutata ora nell’ambito di questo nuovo quadro giuridico.
(6)L’8 giugno 2021, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della propria valutazione secondo cui i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), di tale regolamento erano soddisfatti e il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), non era applicabile. Tuttavia, poiché il testo dell’iniziativa formulato nella richiesta del 5 luglio 2019 non consentiva alla Commissione di concludere che essa soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ha invitato gli organizzatori a fornire chiarimenti in merito alla loro iniziativa.
(7)Secondo la valutazione preliminare della Commissione, l’iniziativa sembrava perseguire l’obiettivo di adottare misure restrittive dell’Unione (sanzioni) e quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 215 del TFUE, che richiede, come condizione preliminare, che il Consiglio adotti una decisione conformemente al capo 2 (Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune) del titolo V del trattato sull’Unione europea. La Commissione ha spiegato che, in assenza di una precedente decisione del Consiglio, non può elaborare una proposta e, in ogni caso, tale proposta dovrebbe essere presentata congiuntamente all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ha inoltre fatto presente che dal testo dell’iniziativa non risultava chiaro se essa avesse l’unico obiettivo di imporre un divieto generale su tutti i prodotti provenienti da insediamenti illegali nei territori occupati o se fossero previste anche altre forme di regolamentazione alle frontiere dell’Unione. Infine, la Commissione ha chiesto agli organizzatori di chiarire se l’iniziativa è destinata specificamente a un determinato territorio o se mira a un divieto generale senza rivolgersi a un paese o a un territorio specifici.
(8)Il 17 luglio 2021 gli organizzatori hanno inviato ai servizi della Commissione una lettera in cui fornivano chiarimenti sugli obiettivi della loro iniziativa. Hanno spiegato che il loro obiettivo consisteva nell’ottenere che la politica commerciale dell’UE si svolgesse soltanto in territori che hanno validità giuridica e che auspicavano che la politica commerciale dell’UE garantisse che non avrebbero avuto luogo scambi in territori occupati illegalmente o acquisiti illegalmente con l’uso della forza, al fine di rispettare il diritto internazionale.
(9)Il 10 agosto 2021 è stata presentata alla Commissione una versione leggermente modificata dell’iniziativa.
(10)Gli obiettivi dell’iniziativa sono espressi come segue. L’oggetto dell’iniziativa è: «regolare le transazioni commerciali con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati impedendo l’entrata nel mercato dell’UE di prodotti provenienti da tali luoghi. La Commissione, in qualità di custode dei trattati, deve garantire la coerenza della politica dell’Unione e il rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale in tutti i settori del diritto dell’Unione, compresa la politica commerciale comune. Deve proporre atti giuridici fondati sulla politica commerciale comune per impedire che soggetti giuridici dell’UE importino prodotti originari di insediamenti illegali in territori occupati e esportino in tali territori, onde preservare l’integrità del mercato interno e non favorire o contribuire al mantenimento di tali situazioni illecite».
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.328.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A328%3ATOC
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