La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (2), in particolare l'articolo 1,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
1.1.Inchiesta precedente e misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429, del 26 agosto 2015 (3), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («le misure iniziali»).
(2)L'11 agosto 2016 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping per quanto riguarda Taiwan (4), a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 ('«il regolamento di base»). L'inchiesta antiassorbimento in questione è stata chiusa l'11 aprile 2017 senza modificare le misure in vigore (5).
(3)I dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC sono fissati al 24,4 % per i produttori esportatori inclusi nel campione, al 24,6 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e al 25,3 % per tutte le altre società.
(4)L'aliquota dei dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni originarie di Taiwan è del 6,8 %. Le misure in vigore si applicano a tutte le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan, ad eccezione di quelli prodotti da Taiwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Per questa società è stata fissata inizialmente un'aliquota del dazio pari a zero, in quanto non sono state riscontrate pratiche di dumping.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(5)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(6)La domanda di riesame è stata presentata il 27 maggio 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il richiedente») che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(7)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 agosto 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) («l'avviso di apertura»).
1.4.Inchiesta antidumping parallela concernente India e Indonesia
(8)Il 30 settembre 2020 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base (8). L'inchiesta è tuttora in corso.
1.5.Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(9)L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.6.Parti interessate
(10)Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della RPC e di Taiwan e le autorità di tali paesi, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.327.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A327%3ATOC
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