La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di assicurare che, se un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di tale direttiva determina che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE («la clausola contrattuale»), tale ente o entità notifichi all’autorità di risoluzione la propria determinazione.
(2)Le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un’entità includere la clausola contrattuale in determinate categorie di passività dovrebbero essere definite in modo da consentire un adeguato livello di convergenza, consentendo nel contempo alle autorità di risoluzione di tenere conto delle differenze nei mercati pertinenti.
(3)Gli enti o le entità non dovrebbero essere tenuti a includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale qualora tale inclusione sia illegale nel paese terzo in questione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la legislazione o istruzioni impartite dalle autorità del paese terzo non consentono clausole di questo tipo. Dovrebbe inoltre essere considerato impraticabile per un ente o un’entità includere la clausola contrattuale in un accordo o in uno strumento qualora tale ente o entità si trovi nell’impossibilità di modificare tali disposizioni contrattuali. Ciò avviene spesso quando gli accordi o gli strumenti sono conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che stabiliscono clausole e condizioni uniformi per determinati tipi di accordi o strumenti. I prodotti nell’ambito del finanziamento al commercio, quali garanzie, controgaranzie, lettere di credito o altri strumenti utilizzati nel contesto del sostegno o del finanziamento delle operazioni commerciali, sono generalmente emessi nel rispetto di termini standard riconosciuti a livello internazionale o di norme stabilite da un’organizzazione settoriale riconosciuta a livello internazionale, o sviluppati sulla base di prassi bilaterali standard. L’impraticabilità potrebbe sorgere anche nel caso in cui l’ente o l’entità concluda contratti di fornitura di servizi finanziari con organismi non dell’Unione, compresi fornitori di servizi finanziari, sedi di negoziazione, infrastrutture dei mercati finanziari o depositari, che si avvalgono di termini standard che non possono essere negoziati dall’ente o dall’entità.
(4)In ogni caso l’indisponibilità della controparte a includere le clausole contrattuali o l’aumento del prezzo dello strumento o dell’accordo non dovrebbe considerarsi di per sé condizione che rende impraticabile l’inclusione della clausola contrattuale.
(5)A norma dell’articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, anche in assenza di condizioni che rendano impraticabile l’inclusione, l’autorità di risoluzione può decidere di non richiedere all’ente o all’entità in questione di includere la clausola contrattuale qualora ritenga che tale inclusione non sia necessaria per assicurare la possibilità di risoluzione dell’ente o dell’entità. Le conclusioni dell’analisi dell’impatto sulla possibilità di risoluzione ai fini dell’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE dovrebbero essere coerenti con quelle della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al titolo II, capo II, di tale direttiva. Tuttavia, ai fini della valutazione dell’impatto sulla possibilità di risoluzione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, accordi o strumenti che creano passività con scadenze lunghe o valori nominali elevati dovrebbero essere considerati necessari per assicurare la possibilità di risoluzione. È pertanto opportuno non derogare all’inclusione di tali clausole contrattuali quando tale inclusione non soddisfa le condizioni per essere impraticabile. Per quanto riguarda altri accordi o strumenti che creano passività, nel valutare il loro impatto sulla possibilità di risoluzione le autorità di risoluzione dovrebbero tenere debitamente conto di una serie di elementi pertinenti, ma dovrebbero avere la possibilità, a seconda delle circostanze specifiche, di valutare eventuali elementi aggiuntivi che ritengano necessari.
(6)Dopo il ricevimento di una notifica completa di impraticabilità, l’autorità di risoluzione dovrebbe disporre di un lasso di tempo ragionevole per valutarla. Le notifiche possono variare in termini di complessità. È pertanto opportuno che, per quanto riguarda le notifiche complesse, l’autorità di risoluzione abbia la possibilità di prorogare, per un periodo di tempo predeterminato, il termine per richiedere l’inclusione della clausola contrattuale. Tale proroga dovrebbe essere debitamente notificata all’ente o all’entità in questione. Tenuto conto della natura inedita della notifica e della sua valutazione, le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di prorogare il termine per la valutazione delle notifiche complesse di sei mesi nel corso del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. Dopo il primo anno le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di prorogare di tre mesi il termine per la valutazione delle notifiche complesse.
(7)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
(8)L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.329.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A329%3ATOC
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