La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)La pandemia di COVID-19 ha provocato uno shock esterno senza precedenti all’Unione e alla sua economia, da cui la necessità di misure volte ad alleviare gli effetti negativi sui cittadini e sulle imprese ove possibile.
(3)Gli Stati membri e l’Unione hanno adottato misure per fornire sostegno finanziario alle imprese, tra cui la sospensione dei pagamenti in virtù di moratorie private o pubbliche, per evitare inutili fallimenti e perdite di posti di lavoro e sostenere una rapida ripresa.
(4)Il 28 marzo 2020 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato «Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all’IFRS 16)», che è stato adottato con il regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione (3).
(5)Il 31 marzo 2021 lo IASB ha pubblicato «Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021 (Modifica all’IFRS 16)».
(6)La modifica all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing estende il sostegno operativo, facoltativo e temporaneo, connesso alla COVID-19 per i locatari in relazione a contratti di leasing con sospensione dei pagamenti e con pagamenti originariamente dovuti al 30 giugno 2021 incluso, ai contratti di leasing con sospensione dei pagamenti e con pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022 incluso.
(7)Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che la modifica all’IFRS 16 Leasing soddisfa i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(9)Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore della modifica all’IFRS 16 Leasing al 1o aprile 2021. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.
(10)Vista l’urgenza di tale sostegno operativo connesso alla COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 a partire dal 1o aprile 2021 per gli esercizi finanziari che hanno inizio al più tardi il 1o gennaio 2021 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.305.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A305%3ATOC
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