La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)I contingenti di pesca per l’anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
-Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (2),
-Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio (3),
-Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio (4) e
-Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (5).
(2)I contingenti di pesca per l’anno 2021 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
-Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio (6),
-Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio (7),
-Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio (8) e
-Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (9).
(3)A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2020. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2021 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione (10) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione (11) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2020 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l’intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2021 e, se del caso, ai contingenti successivi.
(7)Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). La detrazione di 1 271,026 tonnellate risultante da tale superamento era applicabile nel 2020. Su richiesta del Portogallo, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull’arco di due anni (2020 e 2021). Con il regolamento (UE) 2020/1247, la prima metà della detrazione, vale a dire 635,513 tonnellate, è stata effettuata sul contingente portoghese per il 2020. Pertanto, dal contingente portoghese per il 2021 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 635,513 tonnellate.
(8)Per quanto riguarda il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell’Unione della zona di gestione 2r quale definita nell’allegato III del regolamento (UE) 2020/123 nel 2020, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2021 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l’abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio (12) raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca nella zona di gestione 2r nel 2020 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3r del cicerello nel 2021.
(9)È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti spagnoli per il 2021 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (13).
(10)Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per il 2021 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
2.Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.305.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A305%3ATOC
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