Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce la possibilità di dare accesso al mercato dell’Unione ai prodotti biologici provenienti da paesi terzi che, nell’ambito di un accordo commerciale, sono stati riconosciuti come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell’Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.
(2)A norma del regolamento (UE) 2018/848, il riconoscimento ai fini dell’equivalenza di paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2) terminerà il 31 dicembre 2026. È necessario pertanto avviare negoziati per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici con taluni paesi terzi interessati.
(3)Conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007, la Commissione ha stabilito un elenco di paesi terzi riconosciuti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3).
(4)Il commercio di prodotti biologici tra l’Unione e la Svizzera è disciplinato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4) («accordo con la Svizzera»). La Svizzera è stata inserita nell’elenco che figura nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per motivi di trasparenza. L’accordo con la Svizzera prevede un meccanismo di aggiornamento dell’accordo nel caso di modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti. Non è necessario pertanto avviare negoziati con la Svizzera.
(5)Il Cile è stato riconosciuto paese terzo equivalente tramite l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (5) («accordo con il Cile»). Il Cile è stato inserito nell’elenco che figura nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per motivi di chiarezza. L’accordo con il Cile prevede la possibilità di adattare il riconoscimento nel caso di modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti. Non è necessario pertanto avviare negoziati con il Cile.
(6)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (6), ha istituito il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle attuali disposizioni legislative e regolamentari sui prodotti biologici e il riconoscimento dei sistemi di controllo di entrambe le parti dell’accordo. L’allegato 14 di tale accordo sui prodotti biologici stabilisce che, dal momento che il regolamento (UE) 2018/848 si deve applicare a decorrere dal 1o gennaio 2022, ciascuna parte riesamina il riconoscimento dell’equivalenza entro il 31 dicembre 2023. Non è necessario pertanto avviare negoziati con il Regno Unito.
(7)È opportuno pertanto che siano avviati negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.
(8)Per consentire all’Unione di intrattenere relazioni reciproche con i paesi terzi relative al commercio di prodotti biologici, è opportuno stabilire direttive di negoziato per accordi che consentano all’Unione e al paese terzo in questione di riconoscere l’equivalenza delle rispettive norme di produzione biologica e dei rispettivi sistemi di controllo,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.
2.I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale Agricoltura.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
M. do C. ANTUNES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.306.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A306%3ATOC
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