Regolamento Delegato (UE) 2021/1416 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per escludere dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS) i voli in arrivo da un paese terzo. Tali disposizioni dovrebbero garantire un’interazione ottimale tra l’EU ETS e le misure adottate dal paese terzo per ridurre l’impatto del trasporto aereo sul clima.

(2)Nel dicembre 2020 l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno raggiunto un accordo (2). Con decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio (3) l’Unione ha firmato l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (l’«accordo»), che ha approvato con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (4). L’accordo è stato applicato in via provvisoria fino all’entrata in vigore il 1o maggio 2021 (5). L’accordo prevede che ciascuna parte disponga di un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio che copra il trasporto aereo e che i voli dagli aerodromi situati nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) diretti verso gli aerodromi situati nel Regno Unito siano disciplinati dall’EU ETS. In applicazione dell’articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, la deroga di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in base alla quale gli Stati membri dovrebbero considerare ottemperati gli obblighi della direttiva stessa per quanto riguarda le emissioni prodotte da determinati voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE, si applica solo conformemente ai termini dell’accordo.

(3)È pertanto necessario modificare la direttiva 2003/87/CE per escludere dall’EU ETS i voli in partenza da aerodromi situati nel Regno Unito diretti verso aerodromi situati nel SEE. Per mantenere stabile la copertura degli operatori aerei garantita dal sistema EU ETS, l’esclusione dei voli in partenza da aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso aerodromi situati nel SEE non dovrebbe alterare le disposizioni che escludono determinate attività di trasporto aereo dall’EU ETS sulla base di soglie specifiche del numero di voli o del volume di emissioni per operatore.

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE.

(5)Poiché l’accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle emissioni prodotte a decorrere da tale data,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

La tabella dell’allegato I, colonna «Attività», voce «Trasporto aereo», secondo comma, della direttiva 2003/87/CE è così modificata:

(1)Alla lettera j), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«i voli di cui alle lettere l) e m) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, i monarchi regnanti o i membri più prossimi della loro famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro, non possono essere esclusi a titolo della presente lettera;»;

(2)La lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno comprese le emissioni dei voli di cui alle lettere l) e m);»;

(3)E’ aggiunta la lettera m) seguente:

«m)I voli in partenza dagli aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.305.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A305%3ATOC

 

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