La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 (2) mira all’eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’attuazione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca del salmone nel Mar Baltico dal 1o gennaio 2015.
(3)L’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione, in mancanza di piani pluriennali stabiliti a norma dell’articolo 9 dello stesso regolamento, il potere di adottare un piano in materia di rigetti che precisi le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile per altri tre anni. Tali piani in materia di rigetti devono essere adottati sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
(4)Il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti per le attività di pesca del salmone, dell’aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico. Tale piano in materia di rigetti comprendeva un’esenzione dall’obbligo di sbarco, segnatamente per il salmone, in considerazione del tasso di sopravvivenza elevato dimostrato per tali specie, come stabilito all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento (UE) n. 1396/2014 è giunto a scadenza il 31 dicembre 2017. La suddetta esenzione per il salmone del Baltico è stata rinnovata dal regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione (4), giunto a scadenza il 31 dicembre 2020.
(5)Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nel Mar Baltico e stabilisce le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per tali stock, compreso il salmone. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento precisando le modalità dell’obbligo di sbarco in relazione a tassi di sopravvivenza elevati.
(6)Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 12 maggio 2020 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune (5), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Contributi scientifici sono pervenuti da organismi scientifici competenti. La raccomandazione comune è stata aggiornata in data 8 settembre 2020 e 16 marzo 2021.
(7)La versione modificata della raccomandazione comune suggerisce che l’esenzione dall’obbligo di sbarco per il salmone catturato con determinati attrezzi fissi, prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/211, continui ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2020. Essa costituisce un incentivo all’uso di attrezzi più selettivi e a basso impatto nella pesca di specie diverse dal salmone. L’esenzione potrebbe altresì ridurre le catture accessorie di uccelli e mammiferi. In alcune regioni agevolerebbe inoltre la gestione dei contingenti e consentirebbe di proteggere gli stock di salmone selvatico grazie al rilascio in acqua degli esemplari selvatici catturati e alla conservazione dei soli salmoni allevati. Tuttavia le nasse non dovrebbero più essere ammesse a beneficiare dell’esenzione e, per quanto riguarda le trappole da pontone, dovrebbero esservi incluse solo quelle cui è fissato un sacco senza nodi («Vittjanpåse»). Inoltre la raccomandazione comune suggerisce che l’esenzione sia limitata all’8 % delle catture annue effettuate nell’ambito del contingente di salmone di ciascuno Stato membro, al fine di ridurre ulteriormente eventuali ripercussioni negative dell’esenzione sullo stock. Infine, in sede di consultazione del gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura è stato sottolineato che, come indicato nella raccomandazione comune, l’esenzione dovrebbe applicarsi al salmone catturato in tutte le attività di pesca che utilizzano gli attrezzi fissi in questione.
(8)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato le prove scientifiche trasmesse con la raccomandazione comune (6). Lo CSTEP ha richiamato una sua precedente valutazione (7) riguardante le reti a trappola e i cogolli, ribadendo la necessità di maggiori informazioni per confermare le ipotesi sulla capacità di sopravvivenza formulate per le nasse e le reti a postazione fissa. Per questa ragione le nasse non sono più contemplate dalla raccomandazione comune. Inoltre gli Stati membri hanno spiegato che i dati trasmessi precedentemente comprendevano le reti a postazione fissa, che però non erano esplicitamente menzionate nello studio pertinente, e che erano in corso ulteriori studi. Gli Stati membri si sono pertanto impegnati a trasmettere, prima della scadenza del presente atto delegato, maggiori informazioni sui tassi di sopravvivenza del salmone catturato con reti a postazione fissa. Considerando che lo CSTEP, nella sua valutazione precedente, ha affermato che le reti a postazione fissa funzionano in modo analogo alle reti a trappola e ai cogolli e che nella raccomandazione comune gli Stati membri si sono impegnati a svolgere ulteriori ricerche, l’esenzione dovrebbe continuare ad applicarsi. Per quanto riguarda le trappole da pontone, lo CSTEP ha osservato che quelle cui era fissato un sacco senza nodi erano in grado di preservare maggiormente le catture rispetto a quelle che ne erano sprovviste. I risultati mostrano che il tasso di sopravvivenza del salmone catturato con trappole da pontone dotate di sacco senza nodi era del 52 %, anche se tale percentuale potrebbe aumentare significativamente in funzione delle circostanze ambientali. Sono in corso ulteriori progetti di ricerca.
(9)Le misure proposte nella raccomandazione comune sono conformi all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139. Tuttavia, sulla base della valutazione dello CSTEP, l’esenzione dovrebbero avere unicamente carattere temporaneo e gli Stati membri interessati dovrebbero trasmettere, in tempo utile prima della scadenza del presente regolamento, le informazioni e i dati supplementari pertinenti suggeriti dallo CSTEP.
(10)Alla luce di quanto precede, per garantire una valutazione aggiornata dell’esenzione e dell’evoluzione delle attività di pesca considerate, la durata del presente regolamento dovrebbe essere limitata a tre anni.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.305.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A305%3ATOC
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