La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 8, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 prevede che le autorità competenti di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 (le autorità competenti) e le tre autorità europee di vigilanza (AEV), vale a dire l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), procedano in stretta cooperazione e si scambino informazioni ai fini dell’assolvimento dei loro compiti a norma degli articoli da 30 a 34 di tale regolamento. Impone inoltre alle autorità competenti che rilevano che un soggetto ha violato o potrebbe aver violato determinati obblighi di tale regolamento di notificare le proprie constatazioni all’autorità competente del soggetto e, qualora la violazione riguardi una notifica a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, inesatta o fuorviante, di informare l’autorità competente del soggetto designata quale prima referente che, a sua volta, informa le autorità europee di vigilanza.
(2)La portata e la natura della cooperazione, dello scambio di informazioni e delle notifiche a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere sufficientemente ampie per consentire alle autorità competenti e alle AEV di assolvere efficacemente i loro compiti di vigilanza, indagine e sanzione. A tal fine il presente regolamento stabilisce le informazioni minime che le autorità competenti e le AEV dovrebbero scambiarsi, comprese, se del caso, le relazioni sulle loro attività di vigilanza e applicazione delle norme.
(3)È essenziale che, nel rispetto del diritto nazionale e dell’Unione che disciplina la protezione della riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali, le autorità competenti e le AEV siano in grado di cooperare e di scambiarsi informazioni durante tutto il corso delle loro attività.
(4)Al fine di garantire che la cooperazione e lo scambio di informazioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 avvengano in modo efficiente e tempestivo, è opportuno stabilire procedure e moduli comuni da utilizzare per richiedere cooperazione o informazioni e rispondere a tali richieste.
(5)Le autorità competenti e le AEV dovrebbero inoltre utilizzare una procedura e un modulo comuni per trasmettere informazioni spontaneamente, qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili a un’altra autorità competente o a una AEV. Tra esse potrebbero figurare, ad esempio, informazioni detenute dall’autorità competente di un investitore istituzionale o di un terzo autorizzato a valutare se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), se tali informazioni possono essere utili all’autorità competente del cedente, del promotore, della società veicolo per la cartolarizzazione o del prestatore originario.
(6)La procedura e il modulo comuni da utilizzare per lo scambio spontaneo di informazioni dovrebbero essere utilizzati anche per notificare la constatazione di una violazione o una presunta violazione a norma dell’articolo 36, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402, al fine di garantire l’adempimento agevole e tempestivo degli obblighi di notifica delle violazioni di cui al suddetto articolo.
(7)Le autorità competenti e le AEV dovrebbero essere tenute a garantire la riservatezza di qualsiasi richiesta di cooperazione o di informazioni, di qualsiasi informazione effettivamente scambiata o notificata e di qualsiasi notifica effettuata, nonché a garantire il rispetto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
(8)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
(9)L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che riguardano principalmente le autorità competenti e le AEV.
(10)L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.304.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304I%3ATOC
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