Regolamento Delegato (UE) 2021/1398 della Commissione del 4 giugno 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2017/654 che integra il Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 11, l’articolo 25, paragrafo 4, lettere b) e c), l’articolo 34, paragrafo 9, lettera c), e l’articolo 42, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Ai servizi tecnici sono state affidate funzioni decisionali in caso di mancata accettazione della rappresentatività del motore capostipite proposto per una famiglia di motori alimentati a gas naturale/biometano (GN) o gas di petrolio liquefatto (GPL), compresi i motori a doppia alimentazione. Tuttavia, considerando l’impatto complessivo di tali decisioni sul processo di omologazione, la responsabilità di tali decisioni dovrebbe spettare alle autorità di omologazione.

(2)L’allegato IV, appendice 1, punto 11.4.2.1.4, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione (2) prevede che, una volta bloccato, il contatore può essere azzerato solo se non è stato rilevato alcun malfunzionamento del controllo degli NOx durante le precedenti 40 ore di funzionamento del motore. La versione pertinente del regolamento UNECE n. 49 prescrive tuttavia che non devono essere rilevati malfunzionamenti del controllo degli NOx nelle precedenti 36 ore, anziché nelle precedenti 40 ore, di funzionamento del motore. Questo disallineamento impedisce l’accettazione dell’equivalenza delle omologazioni rilasciate a norma della pertinente versione del regolamento UNECE n. 49. Un requisito meno rigoroso corrispondente ad almeno 36 ore dovrebbe pertanto essere considerato sufficiente ai fini del rilascio di un’omologazione UE a norma del regolamento (UE) 2016/1628.

(3)Conformemente all’allegato V, punto 1, quinto capoverso, del regolamento delegato (UE) 2017/654, i servizi tecnici possono escludere i punti di funzionamento da qualsiasi superficie di controllo del motore per l’esecuzione del ciclo di prova stazionario non stradale. Tuttavia, considerando l’impatto complessivo di tali decisioni sul processo di omologazione, è opportuno richiedere l’accordo delle autorità di omologazione in merito a tali esclusioni.

(4)I limiti di emissione, i requisiti generali e tecnici e i metodi di prova di cui alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 e alla serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 sono coerenti con quelli del regolamento (UE) 2016/1628, ad eccezione dell’articolo 19 di quest’ultimo regolamento. Pertanto è opportuno che le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 e della serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 siano riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate e alla marcatura regolamentare prescritta in conformità al regolamento (UE) 2016/1628, purché un’autorità di omologazione garantisca che il costruttore rispetta i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628.

(5)Al fine di garantire la conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628, il costruttore di motori omologati a norma della serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 o della serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 dovrebbe chiedere a una o più autorità di omologazione di verificare la sua conformità agli obblighi di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628.

(6)I limiti di emissione, i requisiti generali e tecnici e i metodi di prova di cui alle serie di modifiche 00, 01, 02, 03 e 04 (3) del regolamento UNECE n. 96 sono coerenti con quelli per i limiti di emissione inquinanti delle fasi I, II, IIIA, IIIB e IV, di cui alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e per i motori per uso speciale (SPE) che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1628. Pertanto è opportuno che le omologazioni rilasciate a norma delle serie di modifiche 00, 01, 02, 03 e 04 del regolamento UNECE n. 96 siano riconosciute come equivalenti alle omologazioni CE rilasciate e alla marcatura regolamentare prescritta per le fasi I, II, IIIA, IIIB e IV in conformità alla direttiva 97/68/CE e alle omologazioni UE dei motori per uso speciale (SPE) rilasciate in conformità al regolamento (UE) 2016/1628.

(7)Al fine di consentire una chiara individuazione del motore e di garantire la conformità alle disposizioni amministrative applicabili, i motori immessi sul mercato conformemente alle omologazioni rilasciate a norma delle serie di modifiche 00, 01, 02, 03 e 04 del regolamento UNECE n. 96 dovrebbero essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dalla marcatura supplementare applicabili, in conformità agli articoli 31 e 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628.

(8)I requisiti di cui al presente regolamento sono, da un punto di vista tecnico, irrilevanti rispetto alle prestazioni dei motori in termini di emissioni. È pertanto opportuno mantenere la validità delle omologazioni UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori omologati in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/654, nella versione applicabile al 23 agosto 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.299.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A299%3ATOC

 

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