La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione (2) gli investimenti ammissibili in operazioni di acquisto con patto di rivendita dei gestori di fondi comuni monetari sono soggetti a requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi, tra cui una rettifica specifica del valore delle attività (coefficiente di scarto). Tali requisiti non si applicano tuttavia alle operazioni concluse con enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione stabiliti nell’Unione o coperti da una decisione di equivalenza. L’articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/990 specifica i quadri normativi che si applicano a ciascuno di tali tipi di enti finanziari.
(2)Per garantire che le esenzioni si applichino solo se sono state adottate decisioni di equivalenza nei confronti dei paesi terzi interessati e per garantire la certezza del diritto in merito alla procedura di equivalenza applicabile, è necessario specificare le disposizioni pertinenti in base alle quali devono essere adottate le decisioni di equivalenza cui è subordinata l’applicazione delle esenzioni stesse. È quindi necessario specificare le procedure pertinenti per la determinazione dell’equivalenza del paese terzo in cui i soggetti sono stabiliti.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/990,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.All’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2018/990, le lettere a), b) e c) sono sostituite dal testo seguente:
«a)Un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o un ente creditizio autorizzato in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)Un’impresa di investimento sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o un’impresa di investimento autorizzata in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 600/2014;
c)Un’impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o un’impresa di assicurazione autorizzata in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 260 di tale direttiva;
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.298.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A298%3ATOC
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