Decisione (UE) 2021/1364 della Commissione del 9 luglio 2021 che autorizza la Polonia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(2)L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, che altrimenti sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(3)L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(4)L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(5)L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze dei macchinisti che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(6)L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alle verifiche periodiche da parte del titolare di una licenza di macchinista che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(7)Con lettera del 31 maggio 2021, la Polonia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2021/267. La Polonia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 4, 11, 16, 21 e 23 giugno 2021.

(8)Attraverso la propria richiesta motivata, la Polonia chiede un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267.

(9)Secondo le informazioni fornite dalla Polonia, si presume che il rinnovo dei certificati di sicurezza unici, il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza, il rinnovo delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni e il completamento delle pertinenti verifiche periodiche rimangano impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(10)In particolare per quanto riguarda la validità dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, la Polonia ritiene che siano necessarie ulteriori proroghe della loro validità per evitare il rischio di non rinnovare in tempo utile i certificati o le autorizzazioni di varie imprese ferroviarie e di vari gestori dell'infrastruttura.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.293.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A293%3ATOC

 

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