Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1365 della Commissione dell'11 agosto 2021 relativa alla proroga della misura adottata dal ministero della Salute della Croazia che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 agosto 2020 il ministero della Salute della Croazia ("l'autorità competente") ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 28 febbraio 2021, la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili ("la misura"). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2)Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità al suolo degli aeromobili è un fattore che aggrava la contaminazione microbiologica.

(3)Il Biobor JF contiene 2,2′-(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi) bis4-metil-1,3,2-diossaborinano (numero CAS 2665-13-6) e 2,2′-ossibis4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinan (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.

(4)Il 3 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 28 febbraio 2021, nonché sull'asserzione secondo la quale il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

(5)Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di inconvenienti legati alla sicurezza verificatisi in seguito al trattamento con tale prodotto.

(6)Secondo l'autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.

(7)In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a metà del 2022. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure.

(8)Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.

(9)Dato che la misura non è più in vigore dal 28 febbraio 2021, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il ministero della Salute della Croazia può prorogare fino al 2 settembre 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2

Il ministero della Salute della Croazia è destinatario della presente decisione.

La decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2021.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.293.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A293%3ATOC

 

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