La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 8, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 17, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale ("CAP") che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione.
(2)L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che altrimenti sarebbe scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(3)L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici, di cui all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(4)L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle autorizzazioni di sicurezza, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, che altrimenti sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(5)L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza, di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(6)L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(7)L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze dei macchinisti che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(8)L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alle verifiche periodiche da parte del titolare di una licenza di macchinista che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(9)L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi all'effettuazione del riesame a intervalli regolari che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(10)L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze temporanee che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.293.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A293%3ATOC
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