Decisione (UE) 2021/1360 della Commissione del 30 giugno 2021 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 8, e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.

(2)L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(3)Con lettera del 25 maggio 2021 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2021/267. I Paesi Bassi hanno fornito informazioni supplementari a sostegno della loro richiesta in data 7 giugno 2021.

(4)Attraverso la loro richiesta motivata i Paesi Bassi chiedono un'autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini di tale disposizione e dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché un'autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

(5)Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, si ritengono con ogni probabilità impraticabili nel paese la partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, nonché l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione anche dopo il 30 giugno 2021, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(6)Secondo i Paesi Bassi, in ragione di tali misure, è stato necessario sospendere le attività formative periodiche tra il 15 dicembre 2020 e il 16 marzo 2021. Sebbene nel frattempo le attività formative periodiche siano riprese, rimane in vigore l'obbligo per ogni persona di mantenere una distanza di 1,5 metri da un'altra persona in qualsiasi circostanza. Le imprese private hanno attuato tali misure attraverso un protocollo comune.

(7)L'effetto principale di tali misure per le attività formative periodiche risiede nel fatto che le classi devono ora essere costituite da un numero decisamente inferiore di persone rispetto alle situazioni normali. Una parte considerevole delle attività formative periodiche comprende infatti un corso pratico obbligatorio, che attualmente può essere erogato soltanto a piccoli gruppi di persone. Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, tale circostanza riduce significativamente la capacità di formazione in tale Stato membro, non consentendo a un gran numero di conducenti di mezzi pesanti di completare entro i termini previsti le attività formative periodiche.

(8)Secondo i Paesi Bassi, tale protocollo comune dovrà essere applicato dalle imprese private per i mesi a venire, il che significa che persisteranno nel prossimo futuro le limitazioni significative registrate nella capacità di formazione disponibile del mercato.

(9)Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, la maggior parte dei conducenti di mezzi pesanti in tale Stato membro deve rinnovare il proprio certificato di idoneità professionale («CAP») entro la fine del 2021. Secondo le informazioni fornite dall'autorità dei Paesi Bassi preposta alla registrazione delle attività formative la CBR (2), 150 000 conducenti devono ancora seguire, in media, due corsi di sette ore nel 2021, il che si traduce in un totale di 300 000 corsi che devono ancora essere frequentati dai conducenti di mezzi pesanti in tale Stato membro entro la fine dell'anno.

(10)Inoltre, sulla base dei dati forniti dai Paesi Bassi, un numero significativo di conducenti di autobus ha avuto notevoli difficoltà a completare la propria formazione prima del 10 settembre 2020, in ragione della situazione di confinamento nella quale si trovava tale Stato membro durante la primavera del 2020. Essendo stata loro concessa una proroga dei rispettivi CAP a norma del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i conducenti di autobus devono attualmente ancora seguire circa 350.000 corsi, in un arco di tempo molto limitato.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.293.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A293%3ATOC

 

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