Decisione (UE) 2021/1361 della Commissione del 30 giugno 2021 che autorizza la Grecia ad applicare una proroga di un periodo di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE (2), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(2)Con lettera del 26 maggio 2021, la Grecia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di un mese del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267. La Grecia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 8 e 17 giugno 2021.

(3)Secondo le informazioni fornite dalla Grecia, si presume che il rinnovo dei certificati di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE rimanga impraticabile anche dopo il 30 giugno 2021, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(4)Tra dette misure, a partire dal 7 novembre 2020 la Grecia ha imposto il telelavoro obbligatorio del personale fino a un minimo del 50 %, misure di protezione dei gruppi vulnerabili e l’obbligo di isolamento per le persone malate o a contatto con casi confermati di COVID-19.

(5)Secondo la Grecia, tali misure hanno causato diverse difficoltà e ritardi, in particolare al competente organismo greco di certificazione della sicurezza, i cui compiti sono esercitati dall’Autorità di regolamentazione delle ferrovie («RAS»). Tale autorità amministrativa, che secondo la Grecia presentava già a carenze di organico per effetto delle misure di assunzione, è stata notevolmente oberata dalle misure nazionali sul telelavoro obbligatorio, che hanno avuto l’effetto di limitare l’accesso del personale ai pertinenti archivi amministrativi e di prolungare le tempistiche dei controlli amministrativi in relazione ai casi pertinenti.

(6)Inoltre, per procedere al rinnovo di un certificato di sicurezza unico, l’organismo di certificazione della sicurezza deve eseguire procedure quali le ispezioni in loco, al fine di garantire l’efficacia delle procedure proposte dall’impresa ferroviaria e di valutare le modifiche suggerite a tali imprese ferroviarie. Le suddette misure destinate a contenere la diffusione della COVID-19 rendono difficile il completamento di tali ispezioni in loco.

(7)Inoltre la richiesta di rinnovo di uno specifico certificato di sicurezza, che è attualmente in fase di analisi da parte dell’organismo di certificazione della sicurezza, è stata presentata poco prima della sua data di scadenza. Secondo la Grecia, sebbene l’organismo di certificazione competente abbia profuso il massimo impegno per rispettare i propri obblighi entro i termini applicabili, non è possibile per tale autorità effettuare le procedure necessarie per il rinnovo del certificato di sicurezza prima della sua data di scadenza, tenuto conto delle suddette difficoltà causate dalle misure adottate per contenere la diffusione della COVID-19.

(8)Il periodo di un mese per la proroga richiesta è limitato a quanto necessario per consentire all’organismo di certificazione della sicurezza di espletare le formalità amministrative necessarie per il rinnovo del certificato di sicurezza in questione.

(9)Secondo le informazioni fornite dalla Grecia, dalle più recenti relazioni sulla sicurezza dell’impresa ferroviaria che ha chiesto il rinnovo del certificato di sicurezza in questione emerge che non si sono registrati incidenti per il sottosettore dell’infrastruttura ferroviaria in cui opera l’impresa, a parte un tentativo di suicidio avvenuto nel 2019. Inoltre l’organismo di certificazione della sicurezza non ha osservato problematiche inerenti a rischi né casi di non conformità durante le ispezioni e le attività di monitoraggio effettuate dopo il rilascio del certificato di sicurezza. Per tali motivi, e poiché la proroga richiesta dalla Grecia è di un solo mese del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, la proroga richiesta non dovrebbe comportare rischi sproporzionati in termini di sicurezza dei trasporti.

(10)È pertanto opportuno autorizzare la Grecia ad applicare una proroga di un mese del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.

(11)La Grecia ha comunicato il suo consenso all’adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La Grecia è autorizzata ad applicare una proroga di un mese del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.293.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A293%3ATOC

 

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