La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 8, e l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione.
(2)L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(3)L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(4)Con lettera del 18 maggio 2021 la Germania ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2021/267. La Germania ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta con lettera del 28 maggio 2021.
(5)Attraverso la propria richiesta motivata la Germania richiede innanzitutto un’autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 ai fini di tale disposizione e dell’articolo 2, paragrafo 3; in secondo luogo, un’autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento; infine, un’autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.
(6)Secondo le informazioni fornite dalla Germania, si presume che la partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in tale Stato membro anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.
(7)La Germania stima che nel quadro della legislazione applicabile in materia di formazione dei conducenti professionisti siano effettuati circa 300 000 corsi di formazione periodica ogni anno. A causa della pandemia, è stato possibile tenere tali corsi soltanto con un numero molto limitato di partecipanti, mentre in alcuni casi i corsi non erano affatto consentiti.
(8)Secondo le informazioni fornite dalla Germania, le restrizioni applicabili alla formazione iniziale e periodica dei conducenti professionisti derivano dalle ordinanze di protezione contro il coronavirus di ciascun rispettivo Stato federato, nonché dalla legge tedesca sulla protezione contro l’infezione (3). In ragione del continuo adattamento delle norme allo sviluppo della pandemia, la situazione era e rimane piuttosto diversa in numerosi Stati federati.
(9)Nel Baden-Württemberg, ad esempio, una delle misure applicate è stato il divieto generale di organizzare eventi, in considerazione degli elevati tassi di infezione. Sebbene attualmente i corsi di formazione periodica per fini professionali siano in genere consentiti in tale Stato, occorre mantenere una distanza minima di 1,5 metri tra le persone, il che significa che il numero di partecipanti ai corsi di formazione iniziale e periodica per la qualificazione dei conducenti professionisti è limitato di conseguenza.
(10)In Baviera, ad esempio, anche se i corsi di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionisti sono stati autorizzati nel periodo tra l’11 maggio e il 30 novembre del 2020, è stato consentito soltanto un numero ridotto di partecipanti in ragione delle norme applicabili in materia di distanziamento. Nel periodo dal 1o dicembre 2020 al 15 dicembre 2020 non sono stati tenuti corsi di formazione iniziale o periodica. Dal 16 dicembre 2020 al 6 giugno 2021 i corsi di formazione professionale sono vietati nei distretti urbani e rurali se l’incidenza su sette giorni della COVID-19 in tali zone è pari o superiore a 100. La Germania rileva che, sebbene l’incidenza su sete giorni in Baviera sia scesa al di sotto di 100 soltanto nella seconda metà di maggio, il 26 maggio 2021 tale soglia è stata comunque superata in alcuni distretti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.293.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A293%3ATOC
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