La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.
(2)L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(3)Con lettera del 6 maggio 2021 la Svezia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267. La Svezia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta con lettera del 20 maggio 2021.
(4)Con lettera del 27 maggio 2021 la Svezia ha ridotto l'ambito di applicazione della propria richiesta motivata.
(5)Attraverso la propria richiesta motivata la Svezia richiede innanzitutto un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 ai fini di tale disposizione e dell'articolo 2, paragrafo 3; in secondo luogo un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento; infine, un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi dei periodi di 10 mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267, sebbene applicabile soltanto alla partecipazione alle attività formative periodiche e al rilascio della relativa certificazione, all'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e al rinnovo delle carte di qualificazione del conducente la cui validità sarebbe altrimenti scaduta o scadrebbe altrimenti tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(6)Secondo le informazioni fornite dalla Svezia, si presume che la partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in Svezia anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.
(7)Nell'ambito di tali misure, che secondo la Svezia dovrebbero limitare notevolmente la capacità di formazione dei conducenti fino alla fine dell'anno, la Svezia ha ridotto il numero di persone che possono essere contemporaneamente presenti a una sessione di formazione periodica a un massimo di otto persone. Secondo tale Stato membro, detta misura dovrebbe comportare la mancanza di capacità per formare i conducenti, con la conseguente impossibilità di rinnovare tutti i certificati di idoneità professionale («CAP») che scadrebbero tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(8)Secondo le informazioni fornite dalla Svezia, quasi la metà dei CAP validi in tale Stato membro dovrà essere rinnovata nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 2021, un dato che corrisponde a 85 000 CAP su un totale di 190 000. Secondo la stima preliminare delle autorità svedesi, la loro capacità di formazione sarà tuttavia limitata a circa 4 000-6 000 persone al mese in ragione delle misure adottate per contenere la diffusione della COVID-19.
(9)Secondo la Svezia, anche qualora le attività formative periodiche fossero effettuate a pieno ritmo e al massimo della capacità possibile, migliaia di conducenti ogni mese non riuscirebbero comunque a partecipare alla formazione periodica loro richiesta. È inoltre probabile che il numero elevato di congedi di malattia di educatori e conducenti incida su tali stime, dato che la Svezia non consente loro di essere presenti alle attività formative periodiche se presentano qualsiasi tipo di sintomo della COVID-19.
(10)Secondo le informazioni fornite dalla Svezia, durante il mese di marzo del 2021 non è stato possibile rilasciare almeno 1 000 CAP a causa dei limiti di capacità, mentre sono stati almeno 5 000 i CAP che non è stato possibile rilasciare durante il mese di aprile del 2021. Tali numeri sono destinati ad aumentare ulteriormente nei mesi successivi, dato che la quantità di CAP che devono essere rinnovati aumenta decisamente. Secondo le stime delle autorità svedesi, nel mese di luglio del 2021 dovrebbero scadere 9 500 CAP tale stima non tiene conto dei CAP la cui validità è già stata prorogata in forza dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/698 o del regolamento (UE) 2021/267. Di conseguenza la Svezia non prevede di disporre delle capacità di formazione necessarie per rinnovare tutti i CAP in scadenza.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A293%3ATOC
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